La società cancellata resta fiscalmente esistente: difetto di legittimazione dell’ex socio e responsabilità personale ex art. 36 d.P.R. n. 602/1973 (Cass. civ. Sez. V n. 9552 del 14.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175/2014, nel posticipare di cinque anni gli effetti dell’estinzione della società cancellata dal registro delle imprese ai soli fini fiscali, comporta che il liquidatore conservi tutti i poteri di rappresentanza della società sul piano sostanziale e processuale, con la conseguenza che egli è l’unico soggetto legittimato ad impugnare gli atti impositivi, mentre gli ex soci devono considerarsi privi di legittimazione. La diversa responsabilità prevista dall’art. 36, comma 3, del d.P.R. n. 602/1973 per i soci che abbiano ricevuto beni sociali nei due periodi d’imposta precedenti la liquidazione non ha natura successoria e richiede un distinto atto impositivo, la cui notifica non è subordinata alla decorrenza del termine quinquennale dalla cancellazione. Il destinatario di un avviso di accertamento indicato quale autore della violazione è comunque legittimato a impugnarlo limitatamente alla parte sanzionatoria.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate notificava a una società a responsabilità limitata, successivamente cancellata dal registro delle imprese, un avviso di accertamento per il recupero a tassazione dell’IVA illegittimamente detratta nell’anno 2014, emettendo il medesimo atto anche nei confronti dei due soci, qualificati come responsabili in proprio delle violazioni commesse. Il contribuente, socio al 50%, impugnava l’avviso dinanzi alla CTP di Napoli, che rigettava il ricorso; la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, invece, accoglieva l’appello, ritenendo che, a seguito dell’estinzione della società, la responsabilità dei soci fosse limitata alla quota di attivo effettivamente percepita, onere probatorio non assolto dall’Ufficio. L’Agenzia proponeva ricorso per cassazione con due motivi, sostenendo che il contribuente non fosse legittimato ad impugnare un atto emesso nei confronti della società estinta e che la mancata prova dell’effettivo riparto non potesse inficiare la pretesa erariale.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente rigettato l’eccezione di tardività del ricorso, escludendo il cumulo tra la sospensione feriale dei termini e la sospensione straordinaria di undici mesi prevista dall’art. 1, comma 199, della l. n. 197/2022 per le controversie definibili, trattandosi di istituti non cumulabili in caso di sovrapposizione dei relativi periodi.
Nel merito, la Corte ha accolto il primo motivo, richiamando il principio espresso dalle Sezioni Unite n. 6070, 6071 e 6072 del 2013 e consolidato dalla successiva giurisprudenza, secondo cui l’art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175/2014, nel differire di cinque anni gli effetti dell’estinzione della società cancellata ai soli fini fiscali, attribuisce al liquidatore la conservazione di tutti i poteri di rappresentanza sostanziale e processuale, ivi inclusa la legittimazione attiva all’impugnazione degli atti impositivi, con conseguente difetto di legittimazione degli ex soci, i quali non possono qualificarsi successori della società ancora fiscalmente esistente.
Il secondo motivo è stato invece rigettato. La Corte ha chiarito che l’avviso impugnato conteneva anche la contestazione, nei confronti del socio, della responsabilità personale ai sensi dell’art. 36, commi 3 e 5, del d.P.R. n. 602/1973 e della qualità di autore della violazione. Trattandosi di responsabilità non successoria, diversa da quella ex art. 2495 cod. civ., era necessario un distinto atto impositivo, nella specie esistente, e la sua notifica non richiedeva la previa decorrenza del termine quinquennale dalla cancellazione, poiché la fictio iuris della persistenza della società non si traduce in un termine dilatorio per l’Amministrazione che agisca nei confronti del socio ex art. 36 cit.
La Corte ha precisato, infine, che il destinatario di un avviso di accertamento indicato come autore della violazione è comunque legittimato a impugnare l’atto, limitatamente alla parte in cui gli viene contestata la violazione, a prescindere dalla legittimazione a contestare la pretesa nei confronti della società.
In conclusione, accogliendo il primo motivo e rigettando il secondo, la Cassazione ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla parte in cui aveva riconosciuto la legittimazione del socio ex art. 2495 cod. civ., dichiarando inammissibile il ricorso originario per difetto di legittimazione, e ha compensato integralmente le spese dell’intero giudizio.
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Nota della Redazione
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