Accreditamento sanitario e necessità del contratto distinto dall’aggiudicazione (Cass. civ. Sez. 3 n. 9778 del 16.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di prestazioni sanitarie rese da strutture private accreditate per conto del Servizio Sanitario Nazionale, il diritto dell’erogatore alla percezione dei corrispettivi non dipende soltanto dall’esistenza di un contratto concluso ai sensi dell’art. 8-quinquies d.lgs. n. 502/1992, ma anche dalla sussistenza dei provvedimenti di autorizzazione all’esercizio e di accreditamento istituzionale, quali elementi costitutivi della c.d. “regola delle tre A” del diritto alla remunerazione. Il contratto disciplinato da tale norma è individuato nella sua specificità funzionale e autonomia strutturale ed è pertanto distinto dall’aggiudicazione, che nel regime del d.lgs. n. 163/2006, ratione temporis applicabile, non conclude il contratto tra amministrazione e privato. La sottoscrizione dell’accordo contrattuale costituisce requisito di completamento della fattispecie a formazione progressiva, con la conseguenza che il verbale di aggiudicazione non è equipollente al contratto medesimo, né la mancata stipula può essere superata da atti di riconoscimento, ratifiche o condotte concludenti. La procura generale alle liti rilasciata dal direttore generale di una ASL ai sensi dell’art. 83 cod. proc. civ. è valida senza necessità di specifica autorizzazione per ogni singola controversia.
Il Fatto
Una casa di cura privata proponeva opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto nei confronti della ASL per il pagamento di prestazioni sanitarie relative all’anno 2011. La pretesa riguardava la remunerazione di attività connesse all’assorbimento di posti letto dismessi da altra struttura, attribuiti a seguito di aggiudicazione dell’Offerta Tecnica promossa dalla stessa ASL. L’amministrazione eccepiva la nullità o inesistenza del contratto scritto necessario, non rinvenibile nel verbale di aggiudicazione. Il Tribunale accoglieva l’opposizione e la Corte d’Appello confermava la decisione, escludendo la remunerabilità delle prestazioni non ricomprese nel contratto stipulato nel luglio 2011.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione esamina prioritariamente il motivo relativo alla procura alle liti, ritenendolo infondato. Il direttore generale dell’ASL, quale organo monocratico munito dei poteri gestori sostanziali, ha legittimamente rilasciato procura generale alle liti ai sensi dell’art. 83 cod. proc. civ., riferita a tutte le controversie che vedano l’ente in posizione attiva o passiva. La necessità di una nuova delibera per ogni singola lite renderebbe la procura generale strutturalmente inidonea, in aperto contrasto con la previsione codicistica. Il contenuto della procura risulta chiaramente riferito all’intera perimetrazione delle liti dell’ente, esclusa la necessità di procura speciale per il giudizio di legittimità.
Quanto al merito, la Corte chiarisce che l’invocato art. 16, comma 4, r.d. n. 2440/1923, non è applicabile alla fattispecie, essendo stato superato dal regime del codice dei contratti pubblici. Il verbale di aggiudicazione oggetto di giudizio risale al 2011, epoca in cui era vigente il d.lgs. n. 163/2006, il cui art. 11, commi 7-9, ha escluso che con l’aggiudicazione possa ritenersi concluso il contratto tra amministrazione pubblica e privato. Tale configurazione normativa è stata confermata dall’art. 32, commi 6-8, d.lgs. n. 50/2016 e dagli artt. 17, comma 6, e 18, d.lgs. n. 36/2023.
Il meccanismo di accreditamento sanitario e di individuazione dei volumi di prestazioni è soggetto a regole specifiche, diverse dalla disciplina generale dei contratti pubblici. L’art. 8-quinquies, comma 2, d.lgs. n. 502/1992 richiede la stipula di specifici accordi contrattuali che indichino obiettivi di salute, volumi massimi di prestazioni, requisiti del servizio e corrispettivo preventivato. Il comma 2-quinquies dello stesso articolo prevede la sospensione dell’accreditamento in caso di mancata stipula, a conferma della natura necessaria dell’accordo.
La norma deve essere letta come riferita a un contratto individuato nella sua specificità funzionale e autonomia strutturale, distinto dall’aggiudicazione. La Corte richiama il proprio precedente dell’ordinanza n. 16686 del 2025, resa tra le stesse parti, che ha ribadito come il diritto alla percezione dei corrispettivi dipenda dalla sussistenza dei tre provvedimenti di autorizzazione, accreditamento e contratto. Il richiamo delle Sezioni Unite n. 9775/2022 non è pertinente, riguardando la diversa fattispecie della concessione-contratto in cui la dichiarazione del privato si atteggia a proposta accettata dall’amministrazione.
La sottoscrizione del contratto costituisce requisito di completamento della fattispecie a formazione progressiva, finalizzato a porre a carico dell’erario i corrispettivi con modalità rigorosamente controllabili. Ne consegue l’impossibilità di fare leva su pretesi atti di riconoscimento o condotte concludenti. Il verbale di aggiudicazione non contiene le specifiche necessarie relative alle singole tipologie di prestazioni da erogare, sicché correttamente la Corte territoriale ha escluso la remunerabilità delle prestazioni non ricomprese nel contratto del luglio 2011. Il ricorso è rigettato con condanna alle spese.
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Nota della Redazione
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