Conto corrente e onere probatorio del correntista in caso di estratti conto mancanti (Cass. civ. Sez. 1 n. 9940 del 17.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il correntista che agisce in giudizio per la rideterminazione del saldo del proprio conto corrente e per la ripetizione dell’indebito è tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti sia della mancanza, rispetto ad essi, di una valida causa debendi. In caso di incompletezza della serie degli estratti conto, l’onere probatorio si ripercuote sul correntista: qualora manchino gli estratti relativi al primo periodo di vigenza contrattuale, il saldo iniziale a debito risultante dal primo estratto conto disponibile deve essere assunto quale dato di partenza per il ricalcolo del saldo, a meno che non sia possibile accertare l’andamento del conto mediante altri strumenti rappresentativi delle movimentazioni. La mancata o tardiva contestazione del difetto di procura della parte appellante nel giudizio di secondo grado preclude la possibilità di rimetterne in discussione l’ammissibilità in sede di legittimità.
Il Fatto
Il correntista proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce che, in riforma della decisione di primo grado, aveva rideterminato il saldo del conto corrente in favore della banca, in euro 3.177,00, respingendo la domanda di ripetizione di indebito fondata sulla illegittima capitalizzazione degli interessi passivi, sull’applicazione della commissione di massimo scoperto e delle spese di chiusura trimestrali e sulla usurarietà dei tassi applicati. La Corte territoriale aveva accolto il gravame della banca evidenziando che, in mancanza di produzione degli estratti conto relativi al primo periodo di vigenza contrattuale (2000–2005), il saldo andava ricalcolato assumendo come valore iniziale quello risultante dal primo estratto conto disponibile.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, con cui il ricorrente denunciava il difetto di procura conferita per il primo grado alla società che aveva agito in appello. Secondo la giurisprudenza citata, l’ammissibilità della costituzione nel giudizio di secondo grado non può essere messa in discussione in sede di legittimità ove la questione non sia stata tempestivamente sollevata nel giudizio di appello e il giudice non abbia ritenuto d’ufficio di richiedere la dimostrazione dei poteri rappresentativi. Il motivo è stato altresì ritenuto carente sotto il profilo della specificità, non indicando se e in quale sede la questione fosse stata sollevata; la costituzione in giudizio della banca ha, comunque, valenza di ratifica, intervenibile in ogni stato e grado.
Il secondo e il quarto motivo, relativi all’onere probatorio e alla applicazione del saldo zero, sono stati giudicati infondati. La Corte ha ribadito il principio consolidato per cui il correntista che agisce per la ripetizione dell’indebito deve provare gli avvenuti pagamenti e l’assenza di una valida causa debendi. La Corte di appello ha quindi correttamente posto a carico del correntista l’onere di dimostrare la pretesa restitutoria.
Quanto all’incompletezza della documentazione contabile, la Corte ha precisato che tale incompletezza si ripercuote sul correntista, sul quale grava l’onere della prova degli indebiti pagamenti. In assenza di diverse evidenze, il saldo a debito risultante dal primo estratto conto disponibile deve essere assunto quale base di partenza del ricalcolo, specialmente quando non sia possibile accertare l’andamento del conto mediante altri strumenti rappresentativi delle movimentazioni. La sentenza impugnata, che ha fatto applicazione di tali principi, si sottrae alle censure del ricorrente.
Il terzo e il quinto motivo, concernenti la violazione dell’art. 119 t.u.b. e la richiesta di ordine di esibizione degli estratti conto, sono stati dichiarati inammissibili. Il ricorrente non si è confrontato con la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sulla mancata deduzione, da parte dell’attore, della omessa consegna degli estratti conto da parte della banca. L’ordine di esibizione, inoltre, è stato qualificato come strumento istruttorio residuale e discrezionale, il cui esercizio non è sindacabile in sede di legittimità, salvo che non venga allegato il superamento dei limiti del prudente apprezzamento.
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Nota della Redazione
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