La motivazione apparente emerge quando il giudice risponde in modo astratto ad una questione diversa da quella posta dalla parte (Cass. civ. Sez. 3 n. 10617 del 21.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
È apparente la motivazione che, seppure graficamente esistente, non è adeguata al caso concreto, in quanto non riferibile alla questione posta dalla parte perché espressa in termini generali ed astratti, ovvero perché non consente di conoscere le ragioni della decisione. La motivazione resa dal giudice di appello che non collima con il relativo motivo di impugnazione, rispondendo a una questione diversa da quella denunciata, integra il vizio di motivazione apparente. Il giudicato interno su una statuizione impugnata non può formarsi quando la pronuncia di primo grado, meramente apodittica e carente sul punto, sia stata oggetto di gravame.
Il Fatto
Due soggetti avevano prestato fideiussione a favore di una società, nei confronti dell’istituto di credito con cui quest’ultima aveva un rapporto finanziario. Alla banca era subentrata una società di cartolarizzazione, la quale aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per un importo considerevole. I fideiussori avevano proposto opposizione, rigettata dal Tribunale. La Corte d’Appello aveva successivamente confermato la decisione di primo grado. Avverso la pronuncia di merito, i fideiussori proponevano ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo, i ricorrenti denunciavano la violazione degli articoli 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., lamentando la carenza motivazionale della sentenza di primo grado in merito alla questione degli obblighi informativi gravanti sulla società finanziaria. Il giudice di prime cure aveva risposto in modo laconico, limitandosi a richiamare la documentazione depositata via link. La Corte di merito aveva negato la nullità della sentenza ritenendo che la motivazione fosse comprensibile, ma aveva frainteso l’oggetto della doglianza, rispondendo alla questione della legittimazione attiva piuttosto che a quella degli obblighi informativi.
La Corte di cassazione ha accolto il motivo, rilevando che la motivazione del giudice di appello era apparente, poiché non collimava con il motivo di impugnazione. I ricorrenti avevano censurato il difetto di motivazione su un punto specifico, ma la Corte di merito aveva ritenuto sufficiente la motivazione in relazione ad una questione diversa. Il riferimento a un precedente della giurisprudenza di legittimità ha confermato il principio per cui è apparente la motivazione che, pur esistendo, non è riferibile alla questione posta dalla parte perché espressa in termini generali ed astratti.
Con il secondo motivo, i ricorrenti denunciavano la violazione degli articoli 2907 e 2909 c.c. e 99 e 112 c.p.c., contestando la formazione del giudicato su un’eccezione di difetto di legittimazione attiva che, a loro avviso, non era mai stata decisa. La Corte di merito aveva ritenuto che la questione fosse stata esaminata in primo grado e non impugnata, ma i ricorrenti sostenevano che la statuizione apodittica riguardava gli obblighi informativi, non la titolarità del credito, questione comunque rilevabile d’ufficio.
La Corte ha accolto anche questo motivo, evidenziando come l’affermazione dei giudici di appello sarebbe stata fondata solo se vi fosse stata una pronuncia esplicita del giudice di primo grado sull’eccezione, rimasta non impugnata. Dagli atti emergeva invece che tale pronuncia non vi era stata e che l’intera questione era stata devoluta con l’atto di appello. La statuizione di primo grado, meramente apodittica e basata sul richiamo a un link quale prova del credito, era stata oggetto di impugnazione, rendendo impossibile la formazione del giudicato. Accolti i primi due motivi e dichiarato assorbito il terzo, la Corte ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello di L’Aquila, in diversa composizione.
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Nota della Redazione
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