Sostituzione dell’udienza di discussione nel rito del lavoro e diritto di difesa (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 10930 del 24.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo del lavoro, il provvedimento con cui il giudice sostituisce l’udienza destinata alla discussione della causa con il deposito di note scritte è ammissibile solo a condizioni precise: che la sostituzione non riguardi l’udienza nella sua integralità ma la sola fase decisoria; che nessuna delle parti si opponga; che le note possano contenere anche gli argomenti a difesa; che, se l’iter processuale necessita di chiarimenti, il dialogo tra parti e giudice sia ripristinato in funzione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa. Tale principio vale anche per il periodo emergenziale disciplinato dall’art. 221, comma 4, d.l. n. 34/2020: la fase propriamente orale, che comprende l’interrogatorio libero delle parti e il tentativo di conciliazione, non può essere del tutto omessa senza il consenso espresso o implicito delle parti. La negazione in radice della prova costituenda, senza valutazione della sua ammissibilità nel contraddittorio, determina la nullità della sentenza per violazione dell’art. 420 c.p.c. e dei principi di oralità e difesa.
Il Fatto
Una lavoratrice, che aveva prestato attività presso un ateneo in forza di una serie di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, aveva chiesto al Tribunale l’accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato e il riconoscimento di mansioni superiori, con condanna dell’università al pagamento delle differenze retributive e del TFR. Il giudice di primo grado aveva rigettato la domanda, ritenendo fondata l’eccezione di prescrizione parziale e non provata la natura subordinata del rapporto. La Corte d’Appello aveva confermato la decisione. La lavoratrice aveva quindi proposto ricorso per cassazione, articolando sei motivi.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha esaminato, in via preliminare e pregiudiziale, il quinto motivo di ricorso, con il quale si deduceva la violazione del principio del contraddittorio per il mancato svolgimento in presenza dell’udienza ex art. 420 c.p.c. La ricorrente, infatti, aveva espresso dissenso alla trattazione cartolare, ma la Corte territoriale aveva respinto l’istanza di discussione orale ritenendo la causa matura per la decisione.
La Corte ha ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento. L’art. 221, comma 4, d.l. n. 34/2020 consentiva al giudice di sostituire le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori con il deposito di note scritte. Tale disciplina, secondo le Sezioni Unite n. 17604/2025, è ammissibile a condizione che la sostituzione non riguardi l’udienza nella sua integralità e che sia garantito il diritto delle parti di partecipare all’udienza, salvo che non sia certo il loro intendimento di non volerlo esercitare.
Nel caso di specie, la scelta del giudice di merito di non procedere alla fase orale non è apparsa una mera decisione organizzativa. La fase propriamente orale — che comprende l’interrogatorio libero e il tentativo di conciliazione — non era stata sostituita con la trattazione scritta, ma era stata del tutto omessa, senza il consenso delle parti e anzi con il dissenso espresso della ricorrente. Tale condotta si pone in contrasto con la natura dell’udienza di discussione prescritta dall’art. 420 c.p.c., caratterizzata dal ruolo attivo e propulsivo del giudice.
La Corte ha inoltre rilevato che, negando in radice la prova testimoniale senza valutarne l’ammissibilità nel contraddittorio, la Corte di merito ha violato il principio di circolarità tra oneri di allegazione, contestazione e prova proprio del rito del lavoro, impedendo la tutela processuale del diritto piuttosto che accertando un difetto di dimostrazione. La sentenza è stata pertanto cassata con rinvio per procedere alle attività processuali omesse, restando assorbiti gli altri motivi di ricorso.
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Nota della Redazione
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