Pensione di reversibilità pubblica e accertamento del requisito sanitario: la giurisdizione è della Corte dei conti (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 10623 del 21.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di pensioni a carico della Gestione pubblica, la giurisdizione esclusiva della Corte dei conti, ex artt. 13 e 62 del r.d. n. 1214/1934, ricomprende tutte le controversie nelle quali il rapporto pensionistico costituisca elemento identificativo del petitum sostanziale. Tale giurisdizione si estende alle controversie funzionali alla pensione, incluse quelle concernenti l’accertamento delle condizioni sanitarie del figlio maggiorenne, strumentale al riconoscimento della quota di reversibilità del trattamento pensionistico già goduto dal genitore. L’accertamento del requisito sanitario non può essere frazionato e devoluto al giudice ordinario, poiché costituisce una verifica strumentale e servente rispetto a un diritto di natura pensionistica, la cui cognizione spetta interamente al giudice contabile.
Il Fatto
Il Tribunale di Nocera Inferiore, adito in sede di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., aveva omologato l’accertamento del requisito sanitario in favore della figlia maggiorenne del titolare di una pensione pubblica, già in godimento alla madre e deceduta. La domanda era volta a conseguire la quota di reversibilità sulla pensione INPDAP del genitore, deceduto nel 2018. L’INPS ricorreva per cassazione, deducendo, tra l’altro, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di controversia sulla spettanza di un trattamento pensionistico pubblico, devoluta alla Corte dei conti.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione, nel dichiarare fondato il primo motivo di ricorso, ha affermato che l’obiettivo perseguito dalla ricorrente — il riconoscimento del diritto alla pensione di reversibilità — presuppone la valutazione del provvedimento concessivo a monte del dante causa e la sussistenza di ulteriori requisiti, tra cui quelli socio-sanitari e reddituali. Tali verifiche costituiscono un accertamento strumentale al riconoscimento di un diritto di natura pensionistica.
La pronuncia richiama il principio, già affermato dalle Sezioni Unite n. 12903/2021, secondo cui trattandosi di accertamento tecnico della sussistenza di un requisito sanitario in riferimento a un trattamento pensionistico spettante a un pubblico dipendente o ai suoi superstiti, la relativa domanda è devoluta alla giurisdizione della Corte dei conti. La giurisdizione contabile sulle pensioni è una giurisdizione di merito, che dispone degli stessi poteri, anche istruttori, del giudice ordinario, potendo accertare il grado di invalidità dell’interessato con la medesima pienezza.
La Corte ha inoltre richiamato la recente pronuncia delle Sezioni Unite n. 5237/2025, che ha ribadito come la domanda di accertamento delle condizioni sanitarie, preordinata all’adozione di un provvedimento amministrativo di attribuzione di una prestazione pensionistica, appartenga alla giurisdizione esclusiva della Corte dei conti. Tale giurisdizione ricomprende tutte le controversie funzionali e connesse al diritto alla pensione dei dipendenti pubblici e dei loro aventi causa.
La Corte ha concluso che l’accertamento delle condizioni sanitarie del figlio maggiorenne del titolare di pensione pubblica rientra nelle verifiche giudiziali strumentali al trattamento in quota di riparto di reversibilità, ed è attratto alla tipologia di controversie di cui all’art. 13 del r.d. n. 1214/1934. Il decreto impugnato va quindi cassato, con dichiarazione della giurisdizione della Corte dei conti, dinanzi alla quale le parti vanno rimesse, restando assorbiti gli altri motivi di ricorso.
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Nota della Redazione
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