Il giudice di rinvio non può negare una domanda di lucro cessante già accolta in primo grado (Cass. civ. Sez. 3 n. 12183 del 01.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice del rinvio, investito della causa dopo la cassazione con rinvio ex art. 383 c.p.c., è vincolato al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione e non può riesaminare questioni coperte dal giudicato interno. Ove il primo giudice abbia accolto la domanda di risarcimento del danno da lucro cessante e tale statuizione non sia stata impugnata, il giudice di rinvio non può ritenere la domanda non formulata né negare la prova del danno, dovendo limitarsi a estendere la stima al periodo non coperto dalla liquidazione originaria. La violazione dei limiti del giudizio di rinvio costituisce vizio di rito, logicamente antecedente alle censure concernenti l’accertamento del contenuto della domanda originaria, e va esaminato per primo ai sensi dell’art. 276, secondo comma, c.p.c.
Il Fatto
Nel 1996 i proprietari di un immobile convennero in giudizio il Comune per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti a una serie di provvedimenti amministrativi illegittimi, che avevano ritardato di dodici anni l’ultimazione della costruzione. Il Tribunale accolse la domanda, riconoscendo anche il danno da lucro cessante per la mancata redditività dell’immobile, ma limitando la liquidazione ai danni sofferti sino al 1993.
La Corte d’appello, riformando parzialmente la sentenza, estese il danno da mora; la Cassazione, con ordinanza del 2018, cassò con rinvio per vizio di extrapetizione, ritenendo che la limitazione temporale della domanda non trovasse riscontro nell’atto di citazione. In sede di rinvio, il giudice d’appello riconobbe il danno emergente per il periodo 1993-1998 ma negò il lucro cessante, ritenendo che l’unica voce allegata fosse la perdita del guadagno derivante dalla mancata vendita a un terzo, non essendo stato provato altro tipo di danno.
La Motivazione della Corte
La S.C. ha accolto il secondo motivo del ricorso principale, con cui si denunciava la violazione dei limiti del giudizio di rinvio. Ha rilevato che il Tribunale, in primo grado, aveva espressamente riconosciuto la sussistenza del lucro cessante consistito nella mancata redditività dell’immobile e che tale statuizione non era stata impugnata da alcuna delle parti.
Su tale punto si era pertanto formato il giudicato interno, con la conseguenza che il giudice del rinvio non poteva ritenere non formulata una domanda che il primo giudice aveva esaminato e accolto, sia pure sottostimando il danno. L’ordinanza di cassazione del 2018 aveva imposto al giudice di rinvio l’obbligo di ricalcolare i danni sino alla data in cui i proprietari avevano potuto riprendere l’attività edilizia, senza alcuna distinzione tra le voci di danno.
Quanto al primo motivo del ricorso incidentale, la Corte ha escluso la formazione del giudicato interno sulla questione del diffalco del valore della porzione immobiliare promessa in vendita nel 1980, essendo stato tale criterio applicato solo al computo del lucro cessante e non anche al danno emergente. Nel merito, ha ritenuto corretta la liquidazione del danno emergente, comprensiva dei maggiori costi sostenuti per ultimare l’immobile anche nella porzione già promessa in vendita.
La Corte ha infatti chiarito che, in base all’accertamento del giudice di merito, i costi di cui si chiedeva il risarcimento erano stati effettivamente sostenuti a causa del differimento dei lavori, e che la scrittura del 1980 era stata ritenuta irrilevante solo ai fini della stima del danno emergente, senza che ciò integrasse una violazione dell’art. 1223 c.c. né un vizio di omesso esame di un fatto decisivo.
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Nota della Redazione
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