Il ricorso per cassazione dev’essere autosufficiente: inammissibile senza esposizione dei fatti (Cass. civ. Sez. 1 n. 12246 del 01.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l’esposizione sommaria dei fatti di causa ai sensi dell’art. 366, n. 3, c.p.c., nel testo anteriore alla riforma di cui al d.lgs. n. 149/2022. Il requisito non risponde a un’esigenza di mero formalismo, ma consente alla Corte di legittimità di conoscere dall’atto, senza attingerli aliunde, gli elementi indispensabili per la cognizione dell’origine e dell’oggetto della controversia. L’obbligo non può essere surrogato dai riferimenti ai fatti contenuti nei motivi di ricorso né dalla presenza nel fascicolo di altri atti, quali la sentenza impugnata o il controricorso, ostandovi il principio di autosufficienza del ricorso. Il cumulo di plurime doglianze in un unico motivo, senza isolare le singole censure, e la mescolanza di mezzi eterogenei ex art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c. costituiscono ulteriore ragione di inammissibilità. La deduzione del vizio di omessa pronuncia postula che la domanda o l’eccezione sia puntualmente riportata nel ricorso nei suoi esatti termini, con indicazione dell’atto difensivo o del verbale di udienza.
Il Fatto
La società controricorrente aveva convenuto in giudizio il ricorrente e le società da questo controllate, nonché altri soggetti, per un illecito concorrenziale relativo alla commercializzazione di capi di abbigliamento recanti il marchio «Luisa Spagnoli». Il Tribunale di Perugia aveva accolto la domanda, condannando i convenuti al risarcimento dei danni, liquidato in una certa somma oltre alla penale.
La Corte di appello di Perugia, con sentenza depositata il 19 aprile 2022, aveva respinto il gravame proposto dai soccombenti. Avverso tale pronuncia le società e le persone fisiche già convenute hanno proposto ricorso per cassazione, articolato in cinque motivi, cui la società controricorrente ha resistito con controricorso e memoria.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato in via preliminare la struttura del ricorso, rilevando come lo stesso fosse mancante dell’esposizione sommaria dei fatti di causa, requisito imposto a pena di inammissibilità dall’art. 366, n. 3, c.p.c. nel testo vigente ratione temporis. L’esposizione dei motivi era infatti preceduta dalla sola trascrizione del dispositivo della sentenza di appello e da riferimenti del tutto generici alle questioni trattate, senza che fosse intellegibilmente prospettata la vicenda sostanziale e processuale, a partire dalle domande e dalle eccezioni proposte dalle parti e dai contorni del thema decidendum.
La S.C. ha ribadito che l’obbligo di esposizione sommaria non può ritenersi satisfatto attraverso i richiami contenuti all’interno dei motivi di ricorso. Richiamando il principio di autonomia del ricorso per cassazione, ha affermato che la chiara esposizione dei fatti non può essere surrogata da una «faticosa o complessa opera di distillazione» dei motivi di censura, né dalla presenza nel fascicolo di atti contenenti le informazioni mancanti, come la sentenza impugnata o il controricorso, in ossequio al principio di autosufficienza.
La Corte ha inoltre rilevato la inammissibilità di tutti i motivi di ricorso, ad eccezione del terzo, per il cumulo di plurime doglianze non isolate in singole censure. L’articolazione di un unico motivo in più profili, riconducibili indifferentemente alla violazione di legge, all’omesso esame di un fatto decisivo e al vizio motivazionale di cui all’art. 360, n. 4, c.p.c., non consente alla Corte di isolare le singole censure, attribuendole inammissibilmente il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente.
Quanto al terzo motivo, denunciante l’omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., la Corte ne ha dichiarato la inammissibilità per difetto di autosufficienza: la deduzione del vizio postula che la domanda o l’eccezione sia puntualmente riportata nel ricorso nei suoi esatti termini, con l’indicazione dell’atto difensivo o del verbale di udienza in cui era stata proposta, onde consentire la verifica di ritualità, tempestività e decisività. I motivi primo, secondo, quarto e quinto sono risultati parimenti carenti di autosufficienza, evocando atti e documenti, alcuni riferiti a un procedimento penale non altrimenti illustrato, senza offrire la necessaria indicazione richiesta dall’art. 366, n. 6, c.p.c.
La Corte ha pertanto dichiarato il ricorso inammissibile, condannando i ricorrenti alla rifusione delle spese di lite in favore della controricorrente, liquidate in una certa somma per compensi, oltre a spese forfettarie, esborsi e accessori, con attestazione della sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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