L’attività professionale svolta nella struttura della società di revisione di cui si è soci non integra il presupposto IRAP dell’autonoma organizzazione (Cass. civ. Sez. 5 n. 12477 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di IRAP, il presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione di cui all’art. 2 del d.lgs. n. 446/1997 ricorre quando il contribuente sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse. L’esercizio di un’attività professionale nell’ambito dell’organizzazione costituita da una società di cui il professionista è socio non realizza il presupposto impositivo, poiché è necessario che la struttura faccia capo al lavoratore stesso, non solo ai fini operativi ma anche sotto i profili organizzativi. Non sono soggetti ad IRAP i proventi che un lavoratore autonomo percepisce come compenso per le attività svolte all’interno di una struttura da altri organizzata, né rileva la circostanza che il contribuente detenga una quota di partecipazione nel capitale della società.
Il Fatto
Un professionista, socio di una società di revisione, presentava istanza di rimborso dell’IRAP versata per le annualità dal 2014 al 2017, deducendo di aver svolto l’attività di consulente esclusivamente nell’ambito della struttura organizzativa della società, suo unico committente, in assenza di una propria autonoma organizzazione. Formatosi il silenzio-rifiuto sull’istanza, il contribuente proponeva ricorso, rigettato sia in primo grado sia in appello dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia. Avverso tale sentenza il contribuente proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto fondato l’unico motivo di ricorso, con cui si deduceva violazione e falsa applicazione dell’art. 2 del d.lgs. n. 446/1997 per aver la sentenza impugnata attribuito rilievo, ai fini della verifica del requisito dell’autonoma organizzazione, non già alle dotazioni di personale e capitale facenti capo al professionista, bensì al personale e alle strutture organizzative riferibili alla società di revisione committente.
Richiamando il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 9451 del 2016, la S.C. ha precisato che il requisito dell’autonoma organizzazione ricorre solo quando il contribuente sia il responsabile dell’organizzazione, e non quando sia inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse, ovvero impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile o si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Affinché un lavoratore autonomo sia assoggettato ad IRAP è necessario non solo che sia inserito in una autonoma organizzazione, ma anche che ne sia titolare e responsabile.
Nella fattispecie era incontroverso che il contribuente non occupasse collaboratori alle proprie dipendenze e non disponesse di una propria organizzazione, essendo invece stabilmente inserito in una organizzazione facente capo ad un distinto soggetto giuridico, la società di revisione, unica responsabile organizzativa. La Corte ha escluso rilevanza alla circostanza che il professionista si avvalesse di tale organizzazione, poiché ciò che conta è la titolarità e la responsabilità della stessa, e ha precisato che non essendo il ricorrente a sostenere i costi per i collaboratori e dipendenti, non avrebbe potuto assumere decisioni sulla gestione del personale.
La S.C. ha quindi enunciato il principio di diritto per cui l’esercizio di un’attività professionale nell’ambito dell’organizzazione costituita da una società di cui il professionista è socio non realizza il presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione, richiamando i precedenti in tema di professionisti che svolgono attività per società di revisione e di consulenza, tra cui Cass. n. 26702 del 2024 e Cass. n. 19397 del 2022, nonché le più recenti pronunce del 2025. La Corte ha infine ritenuto irrilevante la detenzione di una quota di partecipazione nel capitale della società, poiché la titolarità dell’organizzazione faceva comunque capo a un soggetto diverso dal contribuente.
Conseguentemente la Corte ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha accolto il ricorso originario del contribuente, condannando l’Agenzia delle Entrate alla rifusione delle spese di tutti i gradi di giudizio.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.