Attività professionale nella società di revisione e assenza del presupposto IRAP (Cass. civ. Sez. 5 n. 12478 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di IRAP, il presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione di cui all’art. 2 del d.lgs. n. 446/1997 ricorre solo quando il contribuente sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse. L’esercizio di un’attività professionale nell’ambito dell’organizzazione costituita da una società di cui il professionista è socio non realizza il presupposto impositivo, poiché è necessario che la struttura faccia capo al lavoratore stesso, non solo ai fini operativi ma anche sotto i profili organizzativi. Non sono pertanto soggetti a IRAP i proventi che il lavoratore autonomo percepisce come compenso per le attività svolte all’interno di una struttura da altri organizzata, ancorché egli detenga una partecipazione sociale nella società committente.
Il Fatto
Il contribuente, commercialista e socio della società di revisione KPMG Advisory s.p.a., presentava istanza di rimborso dell’IRAP versata per le annualità dal 2013 al 2017, assumendo di aver svolto l’attività professionale esclusivamente per la società, unico committente, e in assenza di una propria autonoma organizzazione.
Formatosi il silenzio-rifiuto, la Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso; l’appello era respinto dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, la quale attribuiva rilievo, ai fini della verifica del requisito dell’autonoma organizzazione, al personale e alle strutture organizzative riferibili alla società di revisione. Avverso tale sentenza il contribuente proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato fondato l’unico motivo di ricorso, con cui si deduceva la violazione dell’art. 2 del d.lgs. n. 446/1997. Richiamando le Sezioni Unite n. 9451 del 2016, la pronuncia rammenta che il requisito dell’autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente sia il responsabile dell’organizzazione e impieghi beni strumentali o lavoro altrui eccedenti la soglia minima, oppure quando, pur inserito in una struttura altrui, ne sia comunque titolare e responsabile.
Nella fattispecie, è incontroverso che il contribuente non occupasse collaboratori e non disponesse di una propria organizzazione, ma fosse stabilmente inserito in quella facente capo alla società di revisione, unico soggetto responsabile dell’organizzazione. La Corte ha precisato che non rileva l’avvalimento della struttura organizzativa della società, poiché ciò che conta è la titolarità della stessa, che nella specie faceva capo a un soggetto giuridico distinto dal professionista.
Il principio è stato esteso ai casi dei professionisti che svolgono attività per società di revisione e consulenza di cui sono soci, come nelle fattispecie analoghe decise da Cass. n. 11238/2023 e Cass. n. 26702/2024. La Corte ha quindi escluso ogni rilevanza alla partecipazione sociale detenuta dal contribuente, atteso che la titolarità e la responsabilità dell’organizzazione restano comunque in capo alla società.
L’accoglimento del ricorso ha comportato la cassazione della sentenza impugnata e la decisione nel merito, con l’accoglimento dell’originaria domanda di rimborso e la condanna dell’Agenzia delle Entrate alla rifusione delle spese di tutti i gradi di giudizio.
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Nota della Redazione
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