Saldo e stralcio: inammissibile l’eccezione sulla notifica degli atti presupposti (Cass. civ. Sez. 5 n. 13211 del 07.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La comunicazione delle somme dovute per la definizione agevolata “saldo e stralcio” di cui all’art. 1, commi 184 e 185, legge n. 145 del 2018 costituisce atto emesso su istanza del contribuente, il quale, presentando l’istanza, riconosce implicitamente la qualità di debitore. Tale atto non rientra nel novero di quelli autoritativi del ciclo impo-esattivo; ne consegue che l’ultimo comma dell’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, che consente di far valere la mancata notificazione degli atti presupposti, non è applicabile. È onere del contribuente dedurre e provare l’illegittimità della comunicazione, sia per vizi propri sia per l’inesistenza, originaria o sopravvenuta, dei debiti. Il principio costituzionale della capacità contributiva non riguarda i provvedimenti normativi di agevolazione fiscale.
Il Fatto
Il contribuente presentava all’agente della riscossione dichiarazione di adesione alla definizione per estinzione dei debiti cd. “saldo e stralcio”. A seguito della comunicazione delle somme dovute, con pagamento della prima rata, proponeva ricorso avverso tale comunicazione, deducendo la violazione della capacità contributiva, il difetto di motivazione e la mancata notificazione degli atti presupposti. Sia la Commissione tributaria provinciale che la Commissione tributaria regionale della Lombardia rigettavano le pretese del contribuente, il quale proponeva quindi ricorso per cassazione affidato a due motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo di ricorso, con cui il contribuente riproponeva la questione di legittimità costituzionale delle norme sul “saldo e stralcio”, è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha chiarito che il principio di capacità contributiva riguarda l’imposizione fiscale “primaria”, ossia il peso fiscale posto a carico di ciascuno, e non i provvedimenti di agevolazione volti a consentire la definizione delle pendenze con versamenti ridotti e dilazionati. Il motivo è stato ritenuto generico, limitandosi a riproporre la questione già affrontata nei gradi di merito.
Il secondo motivo, concernente la presunta carenza di motivazione della comunicazione e la mancata prova della notificazione degli atti presupposti, è stato parimenti dichiarato inammissibile e pretestuoso. La Corte ha osservato che la comunicazione delle somme dovute presuppone un’istanza del contribuente, il quale agisce nella consapevolezza di avere carichi fiscali pendenti. Aver presentato l’istanza e ottenuto la comunicazione implica un implicito riconoscimento della qualità di debitore, che preclude la successiva doglianza sulla mancata notifica degli atti prodromici.
La Corte ha quindi operato una distinzione essenziale tra gli atti autoritativi del ciclo impo-esattivo e gli atti emessi su istanza del contribuente: l’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 consente di impugnare l’atto a valle facendo valere la mancata notificazione degli atti presupposti solo con riferimento ai primi, quali l’avviso di accertamento o la cartella di pagamento. Per la comunicazione delle somme dovute a “saldo e stralcio”, invece, grava sul contribuente l’onere di provare l’illegittimità, sia per vizi propri sia per l’inesistenza dei debiti definiti.
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Nota della Redazione
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