La condanna generica alla riliquidazione richiede la prova sommaria della potenzialità lesiva (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 13609 del 11.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di condanna generica al risarcimento del danno, ai sensi dell’art. 278 cod. proc. civ., non è sufficiente accertare l’illegittimità della condotta, ma occorre anche accertarne, sia pure con modalità sommaria e valutazione probabilistica, la portata dannosa, senza la quale il diritto al risarcimento non può essere configurato. La mancata proposizione, da parte del convenuto, della domanda riconvenzionale di accertamento negativo del danno solleva l’attore dall’onere di dare prova piena dell’esistenza del danno, ma non anche da quello di dimostrarne l’esistenza in termini quanto meno sommari. Nel caso di domanda originaria di condanna generica, ciò che viene rinviato al separato giudizio è soltanto l’accertamento in concreto del danno nella sua determinazione quantitativa, mentre l’esistenza del fatto illecito e della sua potenzialità dannosa devono essere accertati nel giudizio relativo all’an e di essi va data la prova, sia pure sommaria e generica, in quanto ne costituiscono il presupposto.
Il Fatto
Un pensionato, titolare di pensione di anzianità a carico del Fondo di Previdenza per i Dipendenti delle Aziende Elettriche e Private, conveniva in giudizio l’INPS per ottenere la corretta riliquidazione della pensione. Il tribunale accoglieva la domanda e condannava l’Istituto al ricalcolo del tetto pensionistico ex art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 562/1996, alla corretta individuazione del tetto più favorevole tra i due contemplati dalla norma e alla riliquidazione con applicazione del meccanismo bifasico di parametrazione, con condanna generica alle differenze di trattamento dovute.
La Corte d’appello confermava la decisione, rilevando che l’INPS non aveva proposto domanda riconvenzionale di accertamento negativo del danno. Avverso tale sentenza l’Istituto proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 100 cod. proc. civ. per carenza di interesse ad agire e la violazione dell’art. 2697 cod. civ. per aver la Corte territoriale omesso di verificare la concreta potenzialità lesiva dell’errore di calcolo.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso, relativo alla carenza di interesse ad agire, per effetto della formazione del giudicato esplicito interno. I giudici di legittimità hanno precisato che, sebbene il difetto di interesse ad agire sia rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado, esso è estromesso dall’area di copertura del giudicato implicito, restando salvo l’effetto preclusivo derivante da una specifica statuizione del giudice di merito non impugnata. Nella specie, il tribunale aveva affermato la sussistenza dell’interesse e l’INPS non aveva proposto specifico motivo di appello sul punto.
Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha ritenuto fondato. Richiamato il principio per cui la domanda di condanna generica può essere legittimamente rivolta ab origine ad ottenere tale forma di tutela, senza necessità del consenso del convenuto, i giudici hanno precisato che, anche in tal caso, l’attore è tenuto a dimostrare l’esistenza del fatto illecito e della sua potenzialità dannosa, sia pure in termini sommari e probabilistici. Il convenuto che dissenta può proporre domanda riconvenzionale di accertamento negativo, la quale ribalta sull’attore l’onere di provare l’esistenza e l’ammontare del danno.
La Corte ha rilevato che la Corte territoriale non aveva verificato se l’errore dell’INPS nel calcolo del tetto massimo avesse determinato un effettivo decremento della pensione corrisposta al pensionato. La circolare INPS, pur idonea a dimostrare il fatto potenzialmente lesivo, non comporta ex se che il trattamento pensionistico sia inferiore a quello spettante. La mancata proposizione della domanda riconvenzionale solleva l’attore dalla prova piena, ma non da quella sommaria della potenzialità dannosa.
Al fine di ottenere la condanna generica alla riliquidazione, ha concluso la Corte, non basta dimostrare l’errore di calcolo dell’importo massimo, ma è necessario allegare e dimostrare, in termini probabilistici, gli effetti che tale errore ha prodotto sulla pensione liquidata.
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Nota della Redazione
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