Rilevabilità d’ufficio dell’incompetenza del giudice tributario limitata al grado (Cass. civ. Sez. 5 n. 13800 del 12.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’incompetenza per territorio del giudice tributario di primo grado, ai sensi dell’art. 5, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, è rilevabile anche d’ufficio soltanto nel grado al quale il vizio si riferisce. Ove non sia stata eccepita dalle parti né rilevata d’ufficio nel relativo grado di giudizio, la competenza del giudice di prime cure diventa incontestabile nei successivi gradi di lite e non può essere rilevata d’ufficio dal giudice di appello. Ne consegue che, in difetto di eccezione o rilievo d’ufficio in primo grado, il giudice di appello è competente a decidere sull’impugnazione della sentenza emessa dal giudice di prime cure, in applicazione dei criteri di cui all’art. 4, comma 2, d.lgs. n. 546/1992.
Il Fatto
La società contribuente impugnava dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Foggia una cartella di pagamento relativa al recupero di un credito d’imposta per investimenti in aree svantaggiate. Il giudice di primo grado accoglieva parzialmente il ricorso, riconoscendo la fondatezza della pretesa erariale solo per una parte minore dell’importo intimato.
L’Ufficio proponeva appello dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Puglia, Sezione Staccata di Foggia. Il giudice del gravame, nella contumacia della società contribuente, rilevava d’ufficio l’incompetenza per territorio del giudice di primo grado e, conseguentemente, la propria incompetenza, rimettendo le parti dinanzi alla CTR delle Marche.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate, censurando il duplice errore commesso dalla CTR. L’art. 5, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 prevede che l’incompetenza della commissione tributaria provinciale e di quella regionale sia rilevabile, anche d’ufficio, soltanto nel grado al quale il vizio si riferisce.
Secondo il costante orientamento della Corte, l’incompetenza territoriale del giudice di primo grado può essere rilevata d’ufficio o eccepita dalle parti solo nel relativo grado di giudizio. Ove ciò non avvenga, la competenza del giudice di prime cure diventa incontestabile nei successivi gradi di lite, con la conseguenza che il vizio non può essere rilevato dal giudice di appello.
Nella specie, la CTR aveva rilevato d’ufficio l’incompetenza della CTP di Foggia e, a valle, la propria incompetenza. Così facendo, ha violato il principio per cui, in difetto di eccezioni o rilievi d’ufficio in primo grado, la competenza del primo giudice doveva ritenersi radicata e, di conseguenza, per l’impugnazione della sua sentenza era competente l’adita CTR della Puglia, Sezione Staccata di Foggia, ai sensi dell’art. 4, comma 2, d.lgs. n. 546/1992.
La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, Sezione Staccata di Foggia, in diversa composizione, perché proceda all’esame dell’appello proposto dall’Ufficio e alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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