La clausola statutaria di devoluzione e i requisiti del vincolo di destinazione per il 5×1000 (Cass. civ. Sez. 1 n. 14597 del 17.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, la clausola statutaria che preveda la devoluzione del patrimonio, in caso di scioglimento, a un soggetto istituzionalmente investito di finalità pubbliche, quale un’università, è conforme all’art. 10, comma 1, lettera f), del d.lgs. n. 460/1997 solo se indica espressamente anche lo specifico vincolo di destinazione cui il beneficiario è astretto per il perseguimento di un fine di utilità sociale. La mera previsione che l’ente ricevente destini i beni “a finalità analoghe” a quelle dell’ente devolvente è generica e priva della specificità richiesta, non potendosi lasciare alcuna discrezionalità aggiuntiva in capo al soggetto identificato. La relativa valutazione della clausola statutaria costituisce un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, sindacabile in cassazione solo nei limiti di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. e per violazione dei canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., con l’onere per il ricorrente di indicare i parametri in concreto violati.
Il Fatto
L’ente ricorrente, escluso dall’elenco dei beneficiari del contributo del 5×1000 dell’Irpef per l’anno 2009, aveva ottenuto dal Tribunale il riconoscimento del diritto al contributo per gli anni 2010, 2011 e 2012. La Corte d’appello di Ancona ha invece riformato la decisione, ritenendo la clausola dello statuto che prevedeva la devoluzione dei beni residuati dalla liquidazione all’Università Politecnica delle Marche “che li destinerà a finalità analoghe” troppo generica e priva del vincolo di destinazione specifico richiesto dall’art. 10 del d.lgs. n. 460/1997.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando una contraddizione tra la rubrica del motivo, che deduceva la violazione di legge ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., e il contenuto dello stesso, volto a censurare l’interpretazione della clausola statutaria operata dal giudice del merito. Il ricorrente non ha indicato i parametri ermeneutici che sarebbero stati violati, né ha sottoposto alla Corte differenti criteri interpretativi.
La Corte ha ribadito che l’interpretazione dello statuto di un ente associativo, in quanto atto negoziale espressione di autonomia privata, va condotta alla stregua dei criteri degli artt. 1362 e ss. c.c. e costituisce un accertamento di fatto rimesso al giudice di merito. Tale indagine ricostruttiva risulta ancor più stringente in quanto l’art. 10 del d.lgs. n. 463/1997 è norma di stretta interpretazione, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità.
Sul piano sostanziale, la Corte ha precisato che l’art. 63-bis del decreto-legge n. 112/2008, convertito in legge n. 133/2008, consente di destinare il 5×1000 sia alle ONLUS sia alle università. La permanenza nell’elenco dei beneficiari richiede però che la clausola di devoluzione, oltre a indicare un soggetto istituzionalmente investito di finalità pubbliche, specifichi anche l’esatto vincolo di destinazione cui il patrimonio è finalizzato. Non è sufficiente che il beneficiario svolga attività di pubblica utilità, occorrendo che lo statuto esprima la finalità specifica e determinata, senza lasciare alcuna discrezionalità aggiuntiva all’ente ricevente.
Richiamando il principio espresso da Cass., sez. 5, n. 11148 del 2013, la Corte ha valorizzato la differenza con il caso in cui la devoluzione a un Comune era stata ritenuta valida perché lo statuto indicava la destinazione delle somme all’attività di cineteca. Nel caso di specie, la dizione “a finalità analoghe a quelle dell’ISTAO” è stata giudicata generica, perché neppure indica specificamente dette finalità. La Corte ha pertanto confermato la sentenza impugnata, condannando il ricorrente alla rifusione delle spese.
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Nota della Redazione
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