Opposizione a decreto ingiuntivo dell’amministratore e rimborso anticipazioni: poteri e onere della prova (Cass. civ. Sez. 2 n. 16014 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’amministratore di condominio, senza necessità di autorizzazione o ratifica dell’assemblea, può proporre opposizione a decreto ingiuntivo per tutte le controversie che rientrino nell’ambito delle sue attribuzioni ex art. 1130 c.c., incluse quelle aventi ad oggetto il pagamento preteso nei confronti del condominio dal terzo creditore in adempimento di un’obbligazione assunta dal medesimo amministratore per conto dei partecipanti. L’opposizione esige, invece, la preventiva autorizzazione assembleare, eventualmente anche in via di ratifica, solo quando riguardi i crediti contestati del precedente amministratore revocato, non rientrando tra quelle per le quali l’amministratore è autonomamente legittimato ad agire. Quanto al merito, il credito dell’amministratore per il recupero delle somme anticipate nell’interesse del condominio si fonda sul contratto tipico di amministrazione, sicché è l’amministratore che, ex art. 1720 c.c., deve offrire la prova degli esborsi effettuati, mentre la deliberazione assembleare di approvazione del rendiconto consuntivo, pur ove evidenzi un disavanzo, non consente di ritenere dimostrato che la differenza sia stata versata dall’amministratore con denaro proprio.
Il Fatto
Un’ex amministratrice di condominio otteneva un decreto ingiuntivo per il rimborso di anticipazioni sostenute a copertura di uno “sbilancio di cassa”. Il condominio proponeva opposizione, eccependo la mancanza di prova degli esborsi e la carenza di poteri dell’amministratore in carica per il riconoscimento del debito. Il Giudice di Pace accoglieva l’opposizione e revocava il decreto.
La Corte d’Appello rigettava il gravame dell’ex amministratrice, confermando la sentenza di prime cure. Avverso tale pronuncia, l’ex amministratrice proponeva ricorso per cassazione con cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha esaminato congiuntamente i motivi, rammentando il perimetro dei poteri dell’amministratore. Ha affermato che l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta per resistere alla pretesa di un terzo creditore, quale l’ex amministratore che chieda il rimborso di somme anticipate, non richiede la preventiva autorizzazione assembleare, perché rientra nelle attribuzioni dell’amministratore ex art. 1130 c.c. Ha quindi escluso l’inammissibilità dell’opposizione per difetto di valida procura, irrilevante essendo ogni questione sulla delibera di ratifica prodotta nel giudizio di appello.
Nel merito, la Corte ha ribadito il consolidato orientamento per cui, vertendosi in tema di contratto di mandato ex art. 1720 c.c., è l’amministratore a dover offrire la prova degli esborsi effettuati con denaro proprio. La sottoscrizione del verbale di consegna della documentazione da parte del nuovo amministratore non integra una ricognizione di debito, né la deliberazione di approvazione del rendiconto consuntivo, pur evidenziando un disavanzo, è idonea a dimostrare la provenienza personale delle somme.
La Corte ha infine escluso che gli accertamenti del giudice di merito sulla sufficienza probatoria del libro cassa e delle risultanze contabili possano essere rivalutati in sede di legittimità, poiché le valutazioni e i calcoli sulla contabilità costituiscono accertamenti in fatto incensurabili in cassazione. Il ricorso perseguiva, in realtà, una rinnovata valutazione del merito, non consentita. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile, non configurando una censura ma la mera reiterazione delle difese in vista di un eventuale giudizio di rinvio.
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Nota della Redazione
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