Attività agricole connesse: accertamento in fatto dei presupposti e limiti del sindacato di legittimità (Cass. civ. Sez. 5 n. 16943 del 30.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La riconducibilità di prestazioni di servizi all’area delle attività agricole connesse, ai sensi dell’art. 2135, terzo comma, cod. civ., postula un accertamento in fatto circa la sussistenza di un’attività agricola principale e circa il carattere ancillare di quella di servizio, che deve essere svolta dal medesimo imprenditore (c.d. unisoggettività) e mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata (c.d. prevalenza). La corretta applicazione del regime di determinazione forfetaria del reddito di cui all’art. 56-bis, comma 3, TUIR e quella del regime speciale IVA di cui all’art. 34-bis d.P.R. n. 633/1972 costituiscono conseguenza di tale preliminare ricognizione fattuale, demandata al giudice di merito. Ne deriva che la censura che miri a contrapporre una diversa lettura del compendio probatorio, sotto l’apparente rubrica della violazione di legge o dell’omesso esame di un fatto decisivo, è inammissibile in sede di legittimità, non potendo il sindacato della Corte trasformarsi in un terzo grado di merito.
Il Fatto
La controversia trae origine da un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza, che contestava a una società agricola l’irregolare fatturazione, nei confronti di due ditte individuali, di prestazioni qualificate come lavori di pulizia o decespugliamento di aree boschive, assoggettate ad IVA con aliquota ridotta anziché con l’aliquota ordinaria, nonché l’infedeltà dichiarativa ai fini delle imposte dirette, sul presupposto che tali prestazioni integrassero attività di servizi non riconducibili ad attività agricola, neppure connessa. Sulla base di tali rilievi venivano emessi avvisi di accertamento nei confronti della società e, correlativamente, dei soci, per redditi di partecipazione.
La società e i soci impugnavano gli atti dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, insistendo, nel merito, sulla riconducibilità delle prestazioni all’ambito delle attività agricole connesse ai sensi dell’art. 2135 cod. civ. e sulle conseguenze ai fini delle imposte dirette e dell’IVA. La CTP rigettava i ricorsi, e la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado confermava la decisione, condannando gli appellanti alle spese. Avverso tale sentenza la società e un socio proponevano ricorso per cassazione, affidandolo a sei motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato i motivi di ricorso, dichiarandoli in gran parte inammissibili e uno infondato. Con riferimento ai motivi incentrati sull’omesso esame di fatti decisivi (primo e terzo), la Corte ha ribadito che, per effetto della riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., il vizio denunciabile è circoscritto all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e oggetto di discussione tra le parti. Il mancato esame non può riguardare argomentazioni difensive o elementi istruttori in quanto tali, quando il fatto storico da essi rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice. Nella specie, il fatto storico della disponibilità di terreni agricoli non era pretermesso, essendo stato espressamente considerato e valutato dalla sentenza impugnata.
Quanto ai motivi rubricati come violazione o falsa applicazione di norme di diritto (secondo, quarto e quinto), la Corte ha rilevato che le censure, pur formalmente veicolate ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., miravano in realtà a sollecitare una rivisitazione del compendio fattuale e documentale, per ottenere una ricostruzione alternativa rispetto a quella compiuta dai giudici di merito. La Corte ha chiarito che l’applicazione del regime di cui all’art. 56-bis, comma 3, TUIR e dei regimi IVA agevolati dipende da un accertamento di fatto demandato al giudice del merito, il cui esito non è sindacabile in sede di legittimità se non nei ristretti limiti del vizio motivazionale.
La Corte ha infine respinto il sesto motivo, relativo alla nullità della sentenza per motivazione apparente. Ha affermato che la sentenza d’appello può essere motivata per relationem, purché dia conto delle ragioni della conferma in rapporto ai motivi di impugnazione, e che la nullità ricorre solo quando non sia possibile individuare il percorso argomentativo. Nella specie, la decisione impugnata presentava una motivazione concisa ma intellegibile, avendo chiaramente individuato le ragioni della conferma della pronuncia di primo grado.
La Corte ha quindi rigettato il ricorso, condannando i ricorrenti, in solido, alla refusione delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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