La maggiorazione dell’ICP decade dal 2013 e il canone va commisurato alla proiezione pubblicitaria (Cass. civ. Sez. 5 n. 17176 del 01.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sostituzione dell’imposta comunale sulla pubblicità con il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari postula l’emanazione di un apposito regolamento, la cui carenza non è supplita dall’approvazione del piano generale degli impianti pubblicitari, atto generale non normativo. In difetto del regolamento, l’imposta comunale sulla pubblicità continua ad applicarsi secondo le tariffe vigenti ed è cumulabile con il canone concessorio per l’occupazione di spazi pubblici. Gli aumenti tariffari deliberati dai comuni prima del 26 giugno 2012 hanno efficacia soltanto fino al 31 dicembre 2012. Ne consegue la nullità degli avvisi di accertamento che, dal 2013, applichino tariffe maggiorate. Il canone di occupazione va commisurato all’effettiva occupazione del suolo pubblico del mezzo pubblicitario, non alla superficie pubblicitaria.
Il Fatto
La controversia concerne il canone sostitutivo dell’imposta comunale sulla pubblicità, per l’anno 2014, richiesto dalla società concessionaria della riscossione nell’interesse del Comune di Napoli, con riferimento a impianti pubblicitari realizzati sul suolo comunale. La Commissione tributaria regionale della Campania accoglieva l’appello del concessionario, ritenendo applicabile la tariffa dell’imposta maggiorata e legittima la commisurazione del canone alla superficie pubblicitaria.
La società contribuente proponeva ricorso per cassazione, deducendo, tra gli altri motivi, la violazione del limite massimo delle tariffe e l’illegittimità della maggiorazione del 20% della tariffa base dell’imposta comunale sulla pubblicità, oltre alla illegittimità del canone concessorio commisurato alla superficie pubblicitaria anziché all’effettiva occupazione del suolo.
La Motivazione della Corte
La Corte, esaminate preliminarmente le censure pregiudiziali, rigetta il motivo concernente il giudicato esterno, osservando che l’attività interpretativa delle norme compiuta da un giudice non può costituire limite all’esegetica esercitata da altro giudice, non essendo suscettibile di passare in giudicato autonomamente dalla domanda. Rigetta altresì il motivo sull’omessa motivazione circa l’inammissibilità dell’appello, ribadendo che la sanzione di inammissibilità, ex art. 53, comma 1, d.lgs. n. 546/1992, va interpretata restrittivamente.
Nel merito, la Corte accoglie il sesto motivo. Richiamando i principi già espressi in pronunce conformi, conferma che la sostituzione dell’imposta comunale sulla pubblicità con il C.I.M.P. richiede l’emanazione di un regolamento, la cui mancanza comporta l’ultrattività della disciplina previgente, con la conseguente applicazione del canone per la locazione degli impianti pubblici ex art. 9, comma 7, d.lgs. n. 507/1993.
Quanto alla maggiorazione tariffaria, la Corte, in applicazione dell’interpretazione autentica di cui all’art. 1, comma 739, legge n. 208/2015, come chiarita dalla Corte costituzionale, afferma che gli aumenti deliberati prima del 26 giugno 2012 hanno efficacia solo fino al 31 dicembre 2012. Dal 2013 si ripristina il regime delle tariffe base, con conseguente nullità degli avvisi che applichino maggiorazioni. La deroga ex art. 243-bis TUEL non opera in assenza di successiva deliberazione.
La Corte precisa infine che il canone concessorio deve essere commisurato all’effettiva occupazione del suolo pubblico del mezzo pubblicitario (proiezione, non superficie), sicché è illegittima la commisurazione basata sui metri quadri di superficie pubblicitaria. La sentenza è cassata con rinvio per nuovo accertamento della pretesa in base a tali principi.
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Nota della Redazione
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