Buono pasto dovuto senza accesso alla mensa per i turnisti (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 17462 del 02.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di pubblico impiego privatizzato, l’attribuzione del buono pasto, quale agevolazione di carattere assistenziale diretta a conciliare le esigenze del servizio con quelle quotidiane del dipendente, è condizionata all’effettuazione di una pausa pranzo che, come regola generale, presuppone solo lo svolgimento di un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore e il conseguente diritto ad un intervallo non lavorato. Il diritto alla prestazione sostitutiva del servizio mensa prescinde, quindi, sia dalla circostanza che la pausa avvenga in fasce orarie normalmente destinate alla consumazione del pasto, sia dall’effettiva possibilità di accesso alla mensa aziendale, dovendosi invece verificare l’eventuale impossibilità di fruire del servizio per esigenze organizzative del datore di lavoro.
Il Fatto
Un infermiere in servizio presso un’azienda sanitaria locale, addetto a turni che superavano le sei ore consecutive, agiva in giudizio per ottenere l’accertamento del diritto alla percezione del buono pasto sostitutivo per ogni turno lavorativo eccedente le sei ore. Egli deduceva l’impossibilità di accedere al servizio mensa nel turno serale per la chiusura della struttura e nei turni antimeridiani e pomeridiani per comprovate esigenze di servizio, nonché l’assenza di modalità sostitutive previste dalla contrattazione collettiva. Il Tribunale accoglieva la domanda e la Corte d’Appello di Roma rigettava il gravame dell’azienda, confermando la sentenza di primo grado.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione, nel respingere il ricorso dell’azienda sanitaria, ha esaminato congiuntamente i due motivi di impugnazione in quanto strettamente connessi, ritenendoli entrambi infondati.
Con il primo motivo, la ricorrente deduceva la violazione degli artt. 7 e 8 del D. Lgs. n. 66/2003 e delle disposizioni contrattuali collettive di settore per l’avvenuto riconoscimento automatico del diritto al risarcimento dopo lo svolgimento di sei ore consecutive di lavoro. Il secondo motivo denunciava, invece, l’erronea valutazione della documentazione da cui sarebbe emersa la possibilità del dipendente di fruire comunque del servizio mensa.
La Suprema Corte ha richiamato il consolidato orientamento (cfr. Cass. n. 22478 del 2024, Cass. n. 32113 del 2022 e Cass. n. 5547 del 2021) secondo cui il buono pasto è un’agevolazione di carattere assistenziale la cui attribuzione è condizionata all’effettuazione di una pausa pranzo che presuppone solo l’osservanza di un orario giornaliero di almeno sei ore. Il diritto al beneficio non è vincolato al fatto che la pausa avvenga in fasce orarie dedicate al pasto o alla natura turnista dell’orario, ma è direttamente collegato al diritto ad un intervallo non lavorato.
La Corte ha quindi ritenuto corretta l’interpretazione della clausola contrattuale che collega il diritto alla mensa alla fruizione dell’intervallo, confermando la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno per il periodo in cui il lavoratore aveva dovuto provvedere a proprie spese al pasto nei giorni di turno, non potendo accedere al servizio sostitutivo.
Il ricorso è stato pertanto respinto con conferma integrale della sentenza impugnata e condanna della parte ricorrente alle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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