Omessa pronuncia e accertamento induttivo: inammissibile il riesame del merito in Cassazione (Cass. civ. Sez. 5 n. 17489 del 02.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dedotta violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per omessa pronuncia su una eccezione, è infondata quando il giudice di merito abbia esaminato il quadro probatorio nel suo complesso e la censura miri, in realtà, a contestare la valutazione delle prove e la ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di appello. La richiesta di revisione dell’apprezzamento degli elementi istruttori, ritenuti dal giudice di seconde cure idonei a raggiungere la prova, è estranea alla natura e alla finalità del giudizio di legittimità ed è pertanto inammissibile. Ne consegue la condanna della parte soccombente anche alla sanzione per responsabilità aggravata ai sensi dell’art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ.
Il Fatto
A seguito di un processo verbale di constatazione, l’Agenzia delle entrate notificava a una società, e alla sua controllante in qualità di responsabile per il reddito consolidato ai sensi dell’art. 127 del d.P.R. n. 917/1986, due avvisi di accertamento per IRES, IRAP e IVA relativi all’anno d’imposta 2010. L’Ufficio contestava la mancata contabilizzazione di componenti positivi di reddito, ritenendo antieconomica la gestione dell’attività sulla base di dati oggettivi, quali il rapporto tra i consumi di energia elettrica e i ricavi dichiarati e le anomale percentuali di ricarico praticate.
La Commissione tributaria provinciale respingeva il ricorso e la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna rigettava l’appello, ritenendo la motivazione dell’atto impositivo adeguata e supportata da dati oggettivi difficilmente confutabili. Le società hanno quindi proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo.
La Motivazione della Corte
Con l’unico motivo di ricorso, le società deducevano la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., lamentando l’omessa pronuncia della CGT2 sulla specifica eccezione concernente l’illegittimità degli avvisi di accertamento per l’erronea ricostruzione dei ricavi ai sensi dell’art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 54, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 633/1972. La critica si appuntava sulla presunta inattendibilità della stima dei consumi elettrici e sulla metodologia di calcolo applicata.
La Corte di cassazione ha disatteso il motivo. Ha osservato che la CGT2 aveva affermato che le presunzioni poste a base dell’accertamento erano legittime, in quanto supportate da plurimi dati oggettivi. Il giudice di appello aveva quindi dato atto di avere esaminato il quadro probatorio nel suo complesso, rendendo non sostenibile la tesi dell’omessa pronuncia.
Le contestazioni delle contribuenti, pur formalmente incentrate sul vizio di omessa pronuncia, si risolvevano in una richiesta di riesame della valorizzazione degli elementi istruttori operata dal giudice di merito. Tale riesame, come ribadito da Sezioni Unite n. 34476 del 2019 e da Sez. 5, ordinanza n. 27992 del 2024, è estraneo alla natura e alla finalità del giudizio di legittimità. La censura è stata pertanto dichiarata inammissibile.
Il ricorso è stato rigettato. Le società sono state condannate al pagamento delle spese processuali e a una somma a titolo di responsabilità aggravata ai sensi dell’art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ., oltre al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende. La Corte ha infine dichiarato la sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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