La mancata declaratoria di interruzione del processo per fallimento determina nullità relativa non rilevabile d’ufficio (Cass. civ. Sez. 2 n. 17627 del 03.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La mancata declaratoria di interruzione del processo per sopravvenuta dichiarazione di fallimento della parte determina la nullità relativa degli atti successivi, non rilevabile d’ufficio ed eccepibile solo dalla parte nel cui interesse è posta la norma, da identificarsi nella curatela fallimentare. L’automaticità dell’effetto interruttivo ex art. 43, terzo comma, l. fall. incide solo sulla decorrenza del termine per la riassunzione, che non inizia finché l’interruzione non sia dichiarata dal giudice in udienza ovvero portata a conoscenza delle parti mediante notificazione o comunicazione dell’ufficio. La deduzione della violazione di norme processuali non tutela l’interesse all’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma soltanto l’eliminazione del concreto pregiudizio arrecato al diritto di difesa o all’esito del processo: la censura è inammissibile ove la parte non alleghi e dimostri la specifica lesione subita.
Il Fatto
Il committente conveniva in giudizio il titolare di un’impresa individuale, chiedendo la risoluzione del contratto d’appalto e la restituzione delle somme versate per lavori mai eseguiti. Nel corso del giudizio di primo grado, l’appaltatore veniva dichiarato fallito, ma il processo proseguiva senza che l’evento interruttivo fosse dichiarato.
Il Tribunale accoglieva la domanda e la Corte d’Appello, dichiarato ritualmente costituito l’appaltatore (erroneamente dichiarato contumace), confermava la sentenza, ritenendo infondata la nullità dell’attività processuale successiva al fallimento.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione disattende preliminarmente l’eccezione di inammissibilità del ricorso proposta dal controricorrente: nell’impresa individuale il centro di imputazione degli interessi è unico e coincide con la persona fisica del titolare, che conserva la legittimazione processuale anche dopo la chiusura del fallimento.
I due motivi di ricorso, scrutinati congiuntamente, censurano la mancata rilevazione della nullità del procedimento di primo grado per mancata interruzione dovuta al fallimento. La Corte chiarisce che l’automaticità dell’effetto interruttivo ex art. 43, terzo comma, l. fall., come riformulato dall’art. 41 d.lgs. n. 5/2006, comporta solo l’irrilevanza del provvedimento giudiziale dichiarativo, avente natura meramente ricognitiva. Il termine per la riassunzione decorre invece dal momento in cui la dichiarazione giudiziale dell’interruzione è portata a conoscenza delle parti mediante comunicazione dell’ufficio o notifica di uno degli interessati, con la conseguenza che, fino a quel momento, nessun termine può decorrere ed è esclusa l’estinzione del giudizio.
Quanto alla sorte degli atti compiuti dopo il fallimento, la Corte condivide l’orientamento secondo cui l’omessa declaratoria di interruzione comporta la nullità relativa degli atti successivi, soggetta alla disciplina dell’art. 157 c.p.c.: non rilevabile d’ufficio, è eccepibile solo dalla parte nel cui interesse è posta la norma, da identificarsi nella curatela fallimentare, come ribadito da Cass. n. 9649 del 2025 e dalle Sezioni Unite n. 12154 del 2021.
Nel caso concreto, l’errore processuale non determina la nullità dell’intero procedimento: la parte, tornata in bonis, non ha indicato alcuno specifico pregiudizio processuale, non avendo neppure prospettato, all’epoca dell’ammissione dei mezzi istruttori, il pregiudizio derivante dallo svolgimento dell’attività in costanza della procedura. La deduzione della violazione di norme processuali tutela solo l’eliminazione del concreto pregiudizio al diritto di difesa, non l’interesse all’astratta regolarità dell’attività giudiziaria. Il ricorso è rigettato.
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Nota della Redazione
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