Vizio di motivazione apparente della sentenza tributaria (Cass. civ. Sez. 5 n. 17660 del 03.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il vizio di motivazione apparente della sentenza, rilevante ex art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., integra una violazione di legge costituzionalmente rilevante, ai sensi dell’art. 111, sesto comma, Cost., nonché degli artt. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e 36, comma 2, n. 4, del d.lgs. n. 546/1992, quando la motivazione, dietro la parvenza di una giustificazione, non consente di comprendere le ragioni della decisione e l’iter logico seguito. Costituiscono altrettante ipotesi di motivazione apparente le asserzioni apodittiche, le argomentazioni ipotetiche e i passaggi obiettivamente incomprensibili che rimettano all’interprete il compito di integrare la decisione con congetture. La riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., ad opera dell’art. 54 del d.l. n. 83/2012, conv. in l. n. 134/2012, ha ridotto il sindacato di legittimità sulla motivazione al “minimo costituzionale”, con la conseguenza che il semplice difetto di sufficienza della motivazione non è più denunciabile in Cassazione.
Il Fatto
A seguito di procedura Docfa attivata dai contribuenti, l’Agenzia delle Entrate rettificava la rendita catastale di una porzione di struttura alberghiera, da 26.780 euro a 81.794,00 euro. La Commissione Tributaria Provinciale rigettava l’impugnazione dei contribuenti avverso l’avviso di accertamento, ma la Commissione Tributaria Regionale del Veneto accoglieva l’appello, senza tuttavia chiarire compiutamente le ragioni della decisione.
Avverso la sentenza della CTR proponeva ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate, deducendo, tra i vari motivi, la nullità della sentenza per mancanza di motivazione, motivazione apparente e perplessa.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso, con cui si deduceva la nullità della sentenza per motivazione apparente. Nel valutare la ricorrenza del vizio, la Corte ha richiamato il costante orientamento di legittimità, per cui la nullità della sentenza ricorre non solo quando la motivazione sia del tutto assente sul piano grafico, ma anche in presenza di un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o di una motivazione perplessa, obiettivamente incomprensibile o meramente apparente.
Nel caso di specie, la Corte ha esaminato i passaggi motivazionali della sentenza impugnata, rilevando come il giudice d’appello avesse affermato la sufficienza di una generica “mancanza di motivazione” in relazione al canone di locazione, senza spiegarne la valenza dirimente. La CTR aveva inoltre fatto riferimento ad atti sconosciuti e non allegati, senza chiarire a quali atti intendesse riferirsi, e aveva attribuito alla comproprietà della porzione dell’hotel una valenza ostativa al riconoscimento della classificazione adottata dall’Ufficio, senza chiarire le ragioni di tale correlazione.
Quanto alla mancata allegazione della comunicazione del Comune che richiedeva un nuovo classamento, la Corte ha osservato che il giudice d’appello ne aveva prospettato l’esistenza in termini meramente ipotetici, senza spiegare in che termini tale mancata allegazione sarebbe stata concludente per la decisione. Tali passaggi, integrando asserzioni apodittiche o ipotetiche, non consentono di comprendere l’iter logico-giuridico sotteso alla decisione, configurando pertanto una motivazione meramente apparente.
La Corte ha precisato che, alla luce della riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., è denunciabile in Cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, con esclusione di qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione. L’accoglimento del primo motivo ha determinato l’assorbimento degli ulteriori motivi di ricorso.
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Nota della Redazione
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