Rimborso IRBA: la legittimazione passiva esclusiva è dell’Agenzia delle Dogane (Cass. civ. Sez. 5 n. 18103 del 05.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di imposta regionale sulla benzina per autotrazione (IRBA), la legittimazione passiva, sia nel procedimento amministrativo di rimborso sia nella successiva azione giudiziaria, spetta in via esclusiva all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, stante la natura erariale del prelievo previsto dal legislatore statale al solo fine di sostituire le fonti di finanziamento degli enti territoriali. Ne consegue che il ricorso proposto dal contribuente esclusivamente nei confronti della Regione, soggetto privo di legittimazione passiva, è infondato. Ove il giudice di merito abbia erroneamente riconosciuto la legittimazione della Regione, la sentenza va cassata e la causa può essere decisa nel merito con rigetto dell’originario ricorso.
Il Fatto
La società contribuente presentava istanza di rimborso dell’IRBA nei confronti della Regione, la quale opponeva un diniego. Avverso tale diniego, la società proponeva ricorso dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado, che accoglieva la domanda. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado confermava la decisione, ritenendo la Regione legittimata passiva e dichiarando l’illegittimità della norma nazionale che escludeva la ripetibilità del tributo versato nelle annualità precedenti all’abrogazione.
La Regione proponeva quindi ricorso per cassazione, deducendo la violazione delle norme in materia di accise e di rimborso, nonché dei principi di equivalenza, effettività e leale collaborazione. Nel controricorso, la società contribuente resisteva.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui la legittimazione passiva concernente il rimborso dell’IRBA spetta in via esclusiva all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, e non alla Regione. Tale conclusione deriva dalla natura prettamente erariale del tributo, istituito dal legislatore statale con funzione sostitutiva delle fonti di finanziamento degli enti territoriali, con la conseguenza che solo l’ente impositore può essere destinatario dell’istanza di rimborso e, in caso di diniego, contraddittore nel relativo giudizio.
Nel caso di specie, la società contribuente aveva erroneamente proposto l’istanza di rimborso e il conseguente ricorso giurisdizionale nei confronti della Regione, soggetto privo di legittimazione passiva. L’impugnazione del diniego dinanzi al giudice tributario è stata pertanto ritenuta infondata, in quanto rivolta a un soggetto che non era legittimato a erogare il rimborso.
La Corte ha poi precisato che dall’infondatezza del ricorso originario non deriva l’inammissibilità del ricorso per cassazione proposto dalla Regione. Essendo la sentenza di appello fondata sull’erroneo presupposto della legittimazione passiva della Regione, il ricorso avverso tale pronuncia è ammissibile e la causa, non richiedendo ulteriori accertamenti di fatto, può essere decisa nel merito. L’originario ricorso della società è stato quindi rigettato.
In ragione del consolidamento dell’orientamento della Corte solo successivamente alla proposizione del ricorso originario, le spese dell’intero giudizio sono state integralmente compensate tra le parti.
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Nota della Redazione
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