Irrilevanza della facoltatività del documento di trasporto ai fini dell’illecito di indicazioni incomplete (Cass. civ. Sez. 2 n. 18173 del 05.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’illecito amministrativo per violazione dell’art. 5, par. 4, del Reg. UE n. 543/2011 non ha ad oggetto la mera assenza o erronea compilazione di un documento necessario per il trasporto, bensì la presenza di un documento di accompagnamento, effettivamente redatto, contenente indicazioni incomplete o erronee sul paese di origine dei prodotti ortofrutticoli, in contrasto con quelle riportate sugli imballaggi o sul cartello informativo. La natura facoltativa del documento per i trasporti tra piattaforma e punti vendita del medesimo soggetto giuridico, come chiarito dalla CGUE nella causa C-319/21, non neutralizza la rilevanza dell’errore: il documento, se emesso, deve essere completo e corretto. Non rileva, per la sussistenza dell’illecito, la possibilità di dissipare i dubbi con verifiche svolte successivamente presso la sede dell’operatore, dovendo l’eventuale correzione avvenire in loco e nell’immediatezza del controllo.
Il Fatto
In esito a una verifica effettuata su un trasporto di prodotti ortofrutticoli freschi dalle piattaforme della società ai propri punti vendita, la società di controllo accertava che il documento di trasporto conteneva indicazioni incomplete, non essendo riportata la varietà dei prodotti consegnati, e irrogava una sanzione amministrativa al trasgressore e alla società quale coobbligata solidale. Il Tribunale di Ravenna accoglieva l’opposizione, escludendo la configurabilità dell’illecito per i trasporti interni allo stesso soggetto giuridico; la Corte d’Appello di Bologna, riformando la decisione, confermava l’ordinanza ingiunzione. La società e il legale rappresentate proponevano ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo, i ricorrenti deducevano la violazione degli artt. 6 e 14 della legge n. 689/1981, eccependo la nullità della contestazione per non essere stata la società indicata come coobbligata solidale nel verbale di accertamento. La Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo infondato, valorizzando il principio, già espresso da Cass. n. 1087/2026, secondo cui la notificazione del verbale al trasgressore in proprio e quale legale rappresentante dell’ente è idonea a coinvolgere la società coobbligata, atteso che l’opposizione a ordinanza ingiunzione è giudizio sul rapporto e non sull’atto, sicché i vizi procedurali non assumono rilievo in assenza di una lesione effettiva dei diritti di difesa.
Con il secondo motivo, i ricorrenti invocavano la sentenza della CGUE nella causa C-319/21 per sostenere l’insussistenza dell’obbligo di redigere il documento di trasporto e, conseguentemente, la mancanza del presupposto sanzionatorio. La Corte ha chiarito che la pronuncia comunitaria, lungi dall’escludere l’illecito, impone di distinguere tra la facoltà di emissione del documento e la sua obbligatorietà una volta emesso: se il detentore provvede alla redazione, esso deve riportare indicazioni specifiche corrette e complete, a prescindere dalla circostanza che le stesse siano già presenti sugli imballaggi o sul cartello informativo. La presenza di indicazioni confliggenti, infatti, è idonea a viziare l’impressione generale della partita e a ostacolare l’efficienza del controllo.
La Corte ha inoltre escluso che l’errore possa essere sanato da verifiche documentali successive presso la sede dell’operatore economico, richiedendosi che l’eventuale dissolvimento dei dubbi avvenga in loco e nell’immediatezza del controllo, considerata la deperibilità dei beni. Ha quindi rigettato la tesi dell’offensività in concreto della condotta, osservando che l’offensività è già insita nella previsione legislativa dell’illecito, mentre l’accertamento della concreta possibilità del controllo attiene alla sussistenza stessa della condotta materiale.
La Corte ha infine ritenuto insindacabile in sede di legittimità la valutazione della Corte territoriale, sorretta da motivazione effettiva e non contraddittoria, laddove aveva escluso che gli elementi istruttori acquisiti, incluso il verbale di controllo, fossero idonei a dimostrare l’irrilevanza dell’incompletezza documentale sull’efficienza e sui tempi della verifica. Il ricorso è stato pertanto respinto, con condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese e dichiarazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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