Il cessionario deve provare i presupposti del regime del margine IVA (Cass. civ. Sez. 5 n. 18779 del 09.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di IVA, il regime del margine costituisce un regime speciale, facoltativo e derogatorio rispetto al sistema ordinario dell’imposta e, come tale, deve essere interpretato restrittivamente. La mancata detrazione dell’imposta a monte da parte del cedente è condizione imprescindibile per l’operatività del regime, sicché, qualora l’Amministrazione ne contesti l’indebita fruizione sulla base di elementi oggettivi, grava sul cessionario l’onere di dimostrare la sussistenza dei presupposti che ne giustificano l’applicazione. Detto onere di verifica, per gli operatori professionali del settore, si atteggia come obbligo di diligenza qualificata, che comprende l’esame della carta di circolazione e della storia del veicolo. La buona fede soggettiva non fonda l’applicazione del regime, potendo rilevare esclusivamente sul distinto piano sanzionatorio, ove il contribuente dimostri l’assenza assoluta di colpa.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava a un commerciante di autoveicoli un avviso di accertamento IVA per l’anno d’imposta 2016, contestando l’errata applicazione del regime del margine in relazione alla vendita di tre autovetture usate di grossa cilindrata. L’Ufficio riteneva che le operazioni dovessero essere assoggettate a IVA ordinaria, difettando la verifica sull’avvenuta detrazione dell’imposta a monte e la sussistenza dei presupposti richiesti dalla normativa nazionale e unionale.
Il contribuente impugnava l’avviso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, che respingeva il ricorso; l’appello alla Commissione Tributaria Regionale della Toscana veniva parimenti rigettato. Il contribuente ricorreva quindi per cassazione con otto motivi, tra cui la violazione della disciplina sul regime del margine, dei principi unionali di proporzionalità e tutela del cessionario in buona fede, nonché la dedotta inversione dell’onere della prova.
La Motivazione della Corte
La Cassazione, nel rigettare il ricorso, ha innanzitutto chiarito la portata dell’obbligo motivazionale dell’avviso di accertamento ex art. 7 della legge n. 212 del 2000: non è richiesta una compiuta dimostrazione della fondatezza della pretesa, essendo sufficiente l’intelligibile esposizione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche, tale da consentire al contribuente di approntare un’adeguata difesa.
Quanto al merito, la Corte ha ribadito che il regime del margine, previsto dall’art. 36 del d.l. n. 41 del 1995, è un regime speciale e derogatorio di stretta interpretazione. Ne deriva che, a fronte di una contestazione fondata su elementi oggettivi, è il contribuente-cessionario a dover dimostrare la sussistenza dei presupposti di fatto, in primis la mancata detrazione dell’IVA a monte da parte del cedente. La sola buona fede soggettiva non è sufficiente, né è decisivo il mero affidamento sulla formale indicazione del regime in fattura: per gli operatori professionali del settore automobilistico l’onere di verifica si traduce in una diligenza qualificata, che impone l’esame della carta di circolazione e dei precedenti intestatari per accertare, anche in via presuntiva, l’assenza di detrazione.
La Corte ha poi escluso la violazione del principio di proporzionalità di matrice unionale. Richiamando la giurisprudenza della Corte di giustizia, ha precisato che il diniego del beneficio non costituisce un automatismo sproporzionato quando il soggetto passivo non dimostri i presupposti oggettivi richiesti, ovvero quando, con l’ordinaria diligenza, avrebbe dovuto sapere di partecipare a un’operazione irregolare. La tutela dell’affidamento presuppone che l’operatore abbia adottato tutte le misure ragionevolmente esigibili.
Quanto all’onere della prova e alla censura di omesso esame di fatti decisivi, la Corte ha escluso l’inversione dell’onere, valorizzando la corretta applicazione dei principi in tema di vicinanza della prova e, in relazione al quinto motivo, ha dichiarato inammissibile la doglianza per effetto della c.d. “doppia conforme” di cui all’art. 348-ter, quinto comma, c.p.c., non avendo il ricorrente dimostrato la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle decisioni di merito.
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Nota della Redazione
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