Rideterminazione delle spese di lite e obbligo di motivare lo scostamento dai valori tariffari (Cass. civ. Sez. 5 n. 18784 del 09.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione le cui censure, prospettate cumulativamente ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, cod. proc. civ., siano prive di specifica attinenza al decisum della sentenza impugnata, risolvendosi in un “non motivo” e mirando a surrettiziamente trasformare il giudizio di legittimità in un non consentito terzo grado di merito. La condanna alle spese di lite, ove non configurabile come sanzione per lite temeraria ai sensi dell’art. 96 cod. proc. civ., richiede una motivazione che dia conto delle ragioni dello scostamento dai valori tariffari; il giudice che intenda discostarsi dagli importi massimi previsti dal decreto ministeriale di riferimento deve esplicitare le ragioni che giustificano la misura di tale scostamento, a pena di nullità della statuizione per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.
Il Fatto
La controversia trae origine da un invito al pagamento del contributo unificato tributario per l’anno 2017, emesso dal Ministero dell’Economia e delle Finanze nei confronti del contribuente. Quest’ultimo, dopo la sentenza di rigetto del suo appello, ha proposto revocazione avverso tale pronuncia, sostenendo che il giudice di secondo grado non avesse deciso il merito della contestazione relativa all’impugnazione di un unico atto impositivo. La Corte di Giustizia di II grado della Calabria ha respinto il ricorso per revocazione, ritenendo che la decisione sul merito fosse stata effettivamente resa, e ha condannato il soccombente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 2.500,00. Avverso tale sentenza il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato separatamente i due motivi di ricorso. In relazione al primo, relativo alla violazione e falsa applicazione di norme di diritto e all’omesso esame di un fatto decisivo, la Suprema Corte ne ha dichiarato l’inammissibilità. Il motivo, infatti, era formulato con una esposizione cumulativa di questioni che non consentiva di cogliere con chiarezza le singole doglianze, rimettendo al giudice di legittimità il compito di isolare le censure teoricamente proponibili. Inoltre, le critiche erano in gran parte rivolte a sollecitare una rivalutazione del ragionamento decisorio della sentenza impugnata per revocazione, senza specifica attinenza al decisum di quest’ultima, risolvendosi in un “non motivo” e mirando a ottenere un non consentito terzo grado di merito.
Quanto al secondo motivo, la Corte ne ha riconosciuto la fondatezza. La censura riguardava la quantificazione delle spese di giudizio in € 2.500,00, ritenuta erronea rispetto al valore della causa (€ 30,00) e alla nota spese depositata dalla controparte (€ 454,40). La Suprema Corte ha dapprima escluso che la condanna potesse essere qualificata come sanzione per lite temeraria, atteso che tale istituto richiede l’accertamento della mala fede o della colpa grave della parte soccombente, circostanza non emersa dalla motivazione della sentenza impugnata. Ha altresì escluso che la condanna potesse configurarsi come abuso del processo, richiedendo tale fattispecie una condotta oggettivamente pretestuosa, anch’essa non verificata dai giudici di merito.
Nel merito della censura, la Corte ha ricordato che, pur non essendovi un vincolo alla determinazione del compenso secondo i valori medi delle tariffe professionali, il giudice è comunque tenuto a quantificare il compenso tra il minimo e il massimo, e tale obbligo di motivazione è doveroso quando si decida di aumentare o diminuire gli importi. Nella specie, la condanna alle spese per € 2.500,00 risultava notevolmente superiore agli importi massimi previsti dal d.m. n. 147 del 2022 per le cause di valore compreso tra € 0,01 e € 1.100,00, e tale scostamento non era stato in alcun modo motivato.
La Corte ha, pertanto, accolto il secondo motivo, dichiarato inammissibile il primo e, cassando la sentenza impugnata limitatamente alle spese, ha provveduto a rideterminare le spese di lite in € 454,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge, compensando tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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