Impossibilità sopravvenuta dell’onere modale ed estinzione della donazione (Cass. civ. Sez. 2 n. 18815 del 09.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La donazione modale, pur essendo attratta nell’ambito dei rapporti obbligatori, resta un atto di liberalità: l’onere imposto al donatario, salvo che assuma carattere di corrispettivo, costituisce una modalità del beneficio e non snatura l’essenza del negozio. L’impossibilità sopravvenuta dell’onere, non imputabile al donatario, non determina la nullità della donazione, ma l’estinzione del modus, con conseguente liberazione del donatario stesso. La risoluzione per inadempimento è ammessa solo se espressamente prevista nell’atto e l’impossibilità sia dipesa da fatto o colpa del donatario. L’interpretazione della clausola modale, se sorretta da motivazione logica e coerente, costituisce giudizio di fatto incensurabile in sede di legittimità.
Il Fatto
Gli eredi della donante convenivano in giudizio la Fondazione donataria e la società subentrata a seguito di conferimento di ramo d’azienda, chiedendo dichiararsi la nullità della donazione modale stipulata nel 1998 e la sua risoluzione. L’atto prevedeva, a carico della donataria, l’erogazione di borse di studio, l’assistenza sanitaria gratuita alla donante e al coniuge e, in caso di alienazione degli immobili donati, l’impiego del ricavato per il perseguimento dei fini istituzionali. Gli attori deducevano che gli immobili erano stati utilizzati dai rappresentanti della Fondazione per definire un patteggiamento penale, con conseguente confisca dei beni, che avrebbe reso impossibile il reimpiego del ricavato per gli scopi statutari. La Corte d’appello di Milano rigettava la domanda, confermando la decisione del Tribunale.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato prioritariamente il terzo motivo del ricorso principale, concernente la violazione dell’art. 345 cod. proc. civ., dichiarandolo inammissibile: la deduzione sulla novità della nota di trascrizione era rimasta priva di incidenza sulla definizione della lite, decisa nel merito sulla base di ragioni diverse.
Quanto ai primi due motivi, la Corte ha chiarito che l’attribuzione a titolo gratuito è compatibile con l’imposizione di un peso al beneficiario, purché questo non assuma carattere di corrispettivo. La donazione modale instaura un rapporto obbligatorio in senso tecnico, soggetto alla disciplina generale delle obbligazioni, ma l’onere illecito o impossibile si considera non apposto, salvo che la donazione sia nulla quando l’onere ne abbia costituito il solo motivo determinante. Richiamando il proprio consolidato orientamento, la Corte ha ribadito che l’impossibilità rilevante è quella originaria, mentre l’impossibilità sopravvenuta estingue il modus e libera il donatario, a meno che le parti non abbiano espressamente previsto la risoluzione per inadempimento e l’impossibilità sia imputabile al donatario.
Nel caso di specie, la Corte d’appello aveva accertato che gli oneri previsti dalle lettere b) e c) dell’atto erano stati adempiuti, mentre non si erano verificati i presupposti per l’insorgenza dell’onere di cui alla lettera d). La confisca, pertanto, era irrilevante, essendo intervenuta quando i motivi che avevano giustificato l’imposizione del modus risultavano già esauriti.
La Corte di legittimità ha quindi individuato la ratio decidendi nella riconosciuta irrilevanza della confisca e non in un’immotivata valutazione di non imputabilità. Il riferimento all’art. 793 cod. civ. costituiva un passaggio argomentativo volto a escludere la nullità della donazione per impossibilità originaria dell’onere, non già a fondare un giudizio sulla risoluzione per inadempimento.
La censura dei ricorrenti, in realtà, atteneva all’interpretazione dell’atto negoziale, nella parte in cui la Corte territoriale aveva escluso che la previsione di cui alla lettera f) imponesse un onere autonomo e aggiuntivo. Tale valutazione, riservata al giudice di merito, è sindacabile in cassazione solo per violazione dei criteri legali di ermeneutica o per vizio di motivazione. L’interpretazione fornita dalla Corte d’appello, non illogica né implausibile, è stata ritenuta incensurabile. Il ricorso principale è stato rigettato, con assorbimento del ricorso incidentale e condanna dei ricorrenti alle spese.
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Nota della Redazione
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