La notifica dell’invito al pagamento del contributo unificato può avvenire presso il difensore domiciliatario (Cass. civ. Sez. 5 n. 18901 del 10.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’invito al pagamento del contributo unificato, disciplinato dall’art. 248 del d.P.R. n. 115/2002, deve essere notificato a cura dell’ufficio ai sensi dell’art. 137 cod. proc. civ. nel domicilio eletto o, in mancanza di elezione, depositato presso l’ufficio. Le modalità di notifica alla parte o presso il difensore domiciliatario sono distinte, alternative e non cumulative, con la conseguenza che l’invito può essere legittimamente notificato presso il difensore che ha assistito la parte nel giudizio da cui è scaturito l’obbligo di pagamento. L’elezione di domicilio non è limitata alle comunicazioni e notificazioni strettamente connesse al processo tributario, ma opera anche per il diverso procedimento relativo alla riscossione del contributo unificato, trovando la sua ratio nel contemperamento tra esigenze di garanzia del destinatario, principio di auto-responsabilità e onere di diligenza, da un lato, ed efficienza e buon andamento dell’amministrazione finanziaria, dall’altro.
Il Fatto
L’Ufficio aveva notificato a una società l’invito al pagamento del contributo unificato, eseguendo la notifica presso il difensore domiciliatario che aveva assistito la società nel giudizio cui si riferiva il tributo da versare. La contribuente contestava tale modalità di notifica, sostenendo che l’atto avrebbe dovuto essere consegnato alla parte personalmente e non al suo difensore.
La Commissione tributaria regionale del Lazio accoglieva l’appello della società, ritenendo che l’invito dovesse essere notificato alla parte e non anche al difensore. Avverso tale decisione, il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, soccombente, proponeva ricorso per cassazione, denunciando la violazione dell’art. 248, commi 1 e 2, d.P.R. n. 115/2002.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo di ricorso fondato. L’art. 248 del d.P.R. n. 115/2002 dispone che, entro trenta giorni dal deposito dell’atto cui si collega il pagamento o l’integrazione del contributo unificato, l’invito sia notificato a cura dell’ufficio ai sensi dell’art. 137 cod. proc. civ., nel domicilio eletto o, in caso di mancata elezione, depositato presso l’ufficio. La norma, combinandosi con l’art. 16 del medesimo decreto, prevede che, in caso di inadempienza, si proceda all’irrogazione della sanzione ivi prevista e all’iscrizione a ruolo del contributo dovuto.
La Corte ha escluso la tesi secondo cui l’invito al pagamento non possa essere notificato presso il difensore, essendo l’elezione di domicilio destinata a valere solo per gli atti strettamente connessi al processo tributario. Tale lettura, già avvalorata dalla giurisprudenza di legittimità, è in sintonia con la pronuncia della Corte costituzionale, la quale ha dichiarato infondata la questione di legittimità dell’art. 248, comma 2, d.P.R. n. 115/2002 in relazione agli artt. 3 e 97 Cost., evidenziando come la notifica al domicilio eletto non violi il diritto del destinatario a conoscere l’atto, ma operi una presunzione legale non implausibile di conoscenza, fondata sulla volontà del contribuente di ricevere le notificazioni presso un domiciliatario di sua fiducia.
La notifica presso il difensore domiciliatario, pertanto, risulta legittima, gravando sul destinatario l’onere di diligenza e cooperazione di acquisire informazioni in ordine al processo e alle incombenze connesse, ivi compreso il pagamento del contributo. La Corte ha quindi accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per il prosieguo e la regolazione delle spese.
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Nota della Redazione
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