Il canone non dichiarato resta tassabile anche in presenza di opzione per la cedolare secca (Cass. civ. Sez. 5 n. 18991 del 10.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di giudizio di cassazione, la morte del difensore del ricorrente, domiciliatario in Roma, e la conseguente irreperibilità della parte nel luogo indicato in ricorso non impediscono la trattazione della causa, dominata dall’impulso d’ufficio. Il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 cod. proc. civ. ricorre solo quando sia completamente omesso il provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto, non anche quando la decisione adottata comporti reiezione implicita della pretesa incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia. È inammissibile, per carenza di autosufficienza, il motivo di ricorso che deduca l’assoggettamento a cedolare secca di redditi da locazione senza specificare per quali immobili l’opzione sia stata esercitata.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava al contribuente un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2011, elevando il reddito da fabbricato dichiarato da € 42.421,00 a € 55.273,00. Il maggior reddito accertato scaturiva dalla contestazione relativa a contratti di locazione su immobili siti nel comune di Zagarolo, per i quali i canoni non erano stati dichiarati o lo erano in misura difforme da quella contrattuale.
La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva parzialmente il ricorso, mentre la Commissione Tributaria Regionale, accogliendo l’appello dell’Ufficio, confermava la legittimità dell’avviso. Il contribuente proponeva quindi ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di doglianza.
La Motivazione della Corte
La Corte preliminarmente ha dato atto che, a seguito del decesso del difensore del ricorrente, l’avviso di trattazione era stato comunicato alla parte personalmente, risultata però irreperibile. Richiamando il principio per cui l’assoluta impossibilità di notifica alla parte non costituisce impedimento alla trattazione, il giudice di legittimità ha ritenuto che la garanzia del diritto di difesa non possa spingersi fino a imporre la ricerca di un indirizzo oltre le possibilità offerte dagli atti del giudizio.
Quanto al primo motivo, la Corte ha ritenuto infondata la censura di motivazione apparente, avendo la sentenza impugnata ampiamente illustrato l’iter logico posto a fondamento della decisione.
Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità: il ricorrente non aveva specificato in quali termini e con riferimento a quali immobili fosse stata applicata la cedolare secca, così violando il principio di autosufficienza di cui all’art. 366, comma 1, n. 6), cod. proc. civ. La Corte ha inoltre precisato che l’omessa pronuncia non ricorre quando la decisione adottata comporti comunque una statuizione implicita di rigetto.
Analoga declaratoria di inammissibilità ha riguardato il terzo motivo, per l’impossibilità di comprendere i termini dell’opzione esercitata e le ragioni della sua disapplicazione da parte dell’Ufficio. Il ricorso è stato conseguentemente rigettato con condanna del contribuente alle spese.
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Nota della Redazione
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