Pubblicità e occupazione di suolo: la Cassazione sulla nullità delle tariffe ICP maggiorate oltre il 2012 (Cass. civ. Sez. 5 n. 18994 del 10.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sostituzione dell’imposta comunale sulla pubblicità (I.C.P.) con il C.I.M.P. di cui all’art. 62 d.lgs. n. 446/1997 postula l’emanazione di un apposito regolamento, la cui carenza non può essere supplita dall’approvazione del piano generale degli impianti pubblicitari. In difetto di tale regolamento, l’I.C.P. continua ad applicarsi ed è cumulabile con il canone concessorio per l’occupazione di spazi pubblici, commisurato alla effettiva occupazione del suolo pubblico. Gli aumenti tariffari dell’I.C.P. deliberati prima del 26 giugno 2012, ai sensi dell’art. 11, comma 10, legge n. 449/1997, hanno efficacia solo fino al 31 dicembre 2012, con conseguente nullità degli avvisi di accertamento che, anche sotto il predicato del C.I.M.P., applichino tariffe maggiorate per gli anni successivi. Il giudicato amministrativo non vincola il giudice tributario nell’interpretazione delle norme, ma l’annullamento della tariffa C.I.M.P. ha efficacia caducatoria erga omnes.
Il Fatto
La società contribuente impugnava gli avvisi di accertamento con cui il Comune aveva richiesto, per l’anno 2016, il pagamento del canone sostitutivo dell’imposta comunale sulla pubblicità per impianti realizzati sul suolo pubblico. La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso e la Commissione tributaria regionale della Campania confermava la decisione.
Il giudice d’appello escludeva che il Comune avesse istituito il C.I.M.P., ritenendo che la delibera n. 419/1999 non avesse valore regolamentare, e riteneva legittima la maggiorazione tariffaria del 20% e la commisurazione del canone alla superficie pubblicitaria. La società proponeva ricorso per cassazione con sei motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, pronunciando sul quarto motivo, esclude che la sentenza del T.A.R. Campania n. 9438/2004 possa fondare un giudicato esterno. L’attività interpretativa del giudice non limita l’esegesi di altro giudice, essendo il giudicato limitato alla domanda e non alle argomentazioni. L’annullamento dell’ordinanza sindacale, tuttavia, ha avuto efficacia caducatoria sulla tariffa, impedendo l’operatività del C.I.M.P. e determinando l’ultrattività della disciplina I.C.P.
Nel decidere il quinto motivo, la Corte richiama il quadro normativo, evidenziando come l’art. 1, comma 739, legge n. 208/2015, nell’interpretazione autentica dell’art. 23 d.l. n. 83/2012, e la sentenza della Corte costituzionale n. 15 del 2018, comportino che le maggiorazioni tariffarie deliberate prima del 26 giugno 2012 hanno effetto solo fino al 31 dicembre 2012. Dal 2013 tornano applicabili le tariffe base dell’art. 12 d.lgs. n. 507/1993, sicché gli atti impositivi basati su tariffe maggiorate sono nulli.
La Corte ribadisce che la mancata emanazione del regolamento C.I.M.P. comporta l’applicazione dell’I.C.P. e del canone concessorio di cui all’art. 9, comma 7, d.lgs. n. 507/1993, da commisurare alla effettiva occupazione del suolo pubblico (proiezione al suolo), e non alla superficie pubblicitaria. Il canone per la locazione degli impianti resta cumulabile con l’imposta, essendo prelievo non tributario di natura concessoria.
Il sesto motivo è accolto per omessa pronuncia (art. 112 c.p.c.) sul motivo di appello relativo all’errore materiale sugli importi versati risultanti dagli avvisi, questione che richiede accertamenti fattuali demandati al giudice del rinvio. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione.
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Nota della Redazione
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