Termine di impugnazione annuale per giudizi instaurati prima del 4 luglio 2009 (Cass. civ. Sez. 3 n. 19300 del 11.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazioni, il termine di decadenza di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, introdotto dalla legge n. 69/2009 in sostituzione del precedente termine annuale, si applica esclusivamente ai giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009, data di entrata in vigore della riforma. Resta irrilevante, ai fini dell’individuazione del regime applicabile, il momento di instaurazione della successiva fase o del successivo grado di giudizio, dovendosi avere riguardo alla notificazione dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado. Ne consegue che l’appello proposto oltre il termine semestrale, ma entro quello annuale, deve ritenersi tempestivo.
Il Fatto
Il Tribunale di Cassino aveva dichiarato inammissibile l’appello proposto avverso la sentenza del Giudice di pace che aveva rigettato la domanda di accertamento dell’inadempimento contrattuale di una compagnia di assicurazioni in ordine alle modalità di erogazione di una rendita vitalizia. Il giudice d’appello aveva rilevato d’ufficio che il gravame era stato introdotto oltre il termine semestrale previsto dall’art. 327 cod. proc. civ., nella formulazione novellata.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, censurando l’interpretazione del giudice d’appello in ordine alla disciplina applicabile ratione temporis. Il Collegio ha richiamato il consolidato principio per cui la modifica dell’art. 327 cod. proc. civ., che ha sostituito il termine annuale con quello semestrale, opera solo per i giudizi instaurati dopo l’entrata in vigore della legge n. 69/2009, ossia dal 4 luglio 2009.
Ai sensi dell’art. 58, comma 1, della legge n. 69/2009, la nuova disciplina transitoria non incide sulla pendenza delle liti già iniziate, con la conseguenza che il momento rilevante è esclusivamente quello della notificazione dell’atto introduttivo del primo grado di giudizio. Nel caso di specie, tale notifica era avvenuta in data 10 marzo 2009, in epoca anteriore all’entrata in vigore della riforma.
Il Tribunale avrebbe pertanto dovuto applicare il termine annuale, decorrente dalla pubblicazione della sentenza di primo grado, avvenuta l’11 gennaio 2017, con scadenza l’11 febbraio 2018. L’atto di citazione in appello, notificato il 13 ottobre 2017, doveva quindi considerarsi tempestivo. La Corte ha cassato la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Cassino, in persona di diverso magistrato, per l’esame del merito e la liquidazione delle spese.
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Nota della Redazione
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