Il rimborso va chiesto all’Ufficio con istanza amministrativa: inammissibile il ricorso avverso un silenzio-rifiuto mai formatosi (Cass. civ. Sez. 5 n. 7025 del 24.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto al rimborso di somme indebitamente versate può essere esercitato dal contribuente dinanzi al giudice tributario solo a seguito della presentazione di una formale istanza di rimborso all’Amministrazione finanziaria e dell’impugnazione del provvedimento di diniego, espresso o tacito, formatosi per l’inutile decorso del termine dilatorio di novanta giorni dalla presentazione della domanda di restituzione. L’inesistenza del diniego, esplicito o implicito, comporta l’inammissibilità del ricorso per difetto di un presupposto processuale, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio. La domanda di restituzione formulata direttamente al giudice nell’ambito dell’impugnazione di un atto impositivo o riscossivo non è idonea a far sorgere il silenzio-rifiuto, non potendo essere equiparata all’istanza inoltrata in via amministrativa.
Il Fatto
Il contribuente impugnava una cartella di pagamento relativa a Irpef e Ilor per gli anni 1990-1992, chiedendo anche la condanna dell’Agenzia delle entrate alla restituzione del 90% delle somme versate, in base all’agevolazione prevista dall’art. 9, comma 17, l. n. 289/2002. Nel corso del giudizio la cartella veniva sgravata e la Commissione tributaria provinciale dichiarava l’estinzione del processo per cessata materia del contendere. Nel 2013 il contribuente proponeva un nuovo ricorso avverso il silenzio-rifiuto che riteneva formatosi sull’istanza di rimborso contenuta nel ricorso del 2006. La Commissione tributaria regionale accoglieva l’appello, condannando l’Amministrazione al rimborso.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, esaminato il primo motivo di ricorso dell’Agenzia, ha rammentato come il contribuente che assuma di aver versato somme non dovute possa agire in giudizio solo contro un provvedimento di diniego del rimborso, espresso o tacito, formatosi all’esito del termine di novanta giorni dalla presentazione della domanda di restituzione ex art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546/1992. La mancanza del diniego, esplicito o implicito, rende il ricorso inammissibile per difetto dell’atto impugnabile, quale presupposto processuale rilevabile anche d’ufficio.
La Suprema Corte ha precisato che il contribuente, in sede di impugnazione di un atto impositivo o riscossivo, non può contestualmente richiedere la restituzione di quanto già versato, essendo necessaria un’apposita istanza all’Ufficio e l’eventuale impugnazione del diniego. Nel caso di specie, la domanda di rimborso era stata formulata esclusivamente all’interno del ricorso giudiziale del 2006, senza che fosse mai stata presentata un’istanza all’Amministrazione finanziaria. Il ricorso notificato all’Ufficio ai fini del contraddittorio processuale non può equivalere alla domanda amministrativa di rimborso.
La Corte ha quindi escluso la formazione del silenzio-rifiuto, rilevando come il tenore letterale dell’art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 alluda alla presentazione della domanda in sede amministrativa e non giudiziale. Ha infine superato l’eccezione di giudicato implicito, richiamando il principio delle Sezioni Unite per cui le questioni processuali “fondanti” possono essere rilevate d’ufficio nei gradi successivi. Il ricorso originario è stato dichiarato inammissibile e la sentenza cassata senza rinvio, ex art. 382, terzo comma, c.p.c.
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Nota della Redazione
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