Il credito restitutorio da sentenza riformata è liquido e portabile, con condanna ex art. 96 cod. proc. civ. (Cass. civ. Sez. 3 n. 19328 del 11.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il credito restitutorio di somme corrisposte in esecuzione di una sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva, successivamente riformata in appello, sorge per il solo fatto della riforma e può essere fatto valere anche in un autonomo giudizio, ivi compreso quello monitorio, senza necessità di domanda proposta con l’atto di appello. Tale credito, avendo ad oggetto l’identica somma effettivamente incassata, è liquido ab origine, con conseguente applicazione della regola della portabilità di cui all’art. 1182, terzo comma, cod. civ. e individuazione del foro del creditore ai sensi del forum destinatae solutionis. La parte che riceve la restituzione di un compenso è tenuta a restituire anche la somma corrispondente all’Iva addebitata in rivalsa, salvo il successivo onere di emettere nota di credito.
Il Fatto
La società E-Distribuzione s.p.a. aveva ottenuto dal Tribunale di Roma un decreto ingiuntivo nei confronti del ricorrente per la restituzione di somme pagate a titolo di spese, diritti e onorari in favore del difensore antistatario di numerosi clienti, in esecuzione di sentenze del Giudice di pace di Sant’Angelo a Fasanella poi annullate in grado di appello dal Tribunale di Salerno.
L’ingiunto proponeva opposizione eccependo l’incompetenza territoriale del giudice adito e l’infondatezza della pretesa restitutoria. Sia il Tribunale sia la Corte d’appello di Roma rigettavano le eccezioni e confermavano il diritto della società alla restituzione. Il ricorrente proponeva quindi ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte rigetta il primo motivo, relativo alla violazione dell’art. 1182, terzo comma, cod. civ., richiamando il principio delle Sezioni Unite n. 17989 del 2016 secondo cui la liquidità del credito postula che il titolo ne quantifichi l’entità o indichi criteri determinativi stringenti, senza margini di discrezionalità. In materia di restituzione, il credito trova titolo nella pronuncia di riforma e ha carattere liquido ab origine, a nulla rilevando le contestazioni sull’an o sul quantum, accertate dal giudice allo stato degli atti ai sensi dell’art. 38, quarto comma, cod. proc. civ.
Quanto al secondo, terzo e quarto motivo, esaminati congiuntamente, la Corte afferma che la mancata proposizione della domanda restitutoria con l’atto di appello non preclude la successiva proposizione in un giudizio autonomo, anche monitorio. La giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che il diritto alla restituzione possa essere alternativamente azionato in appello oppure in separato giudizio; solo il rigetto nel merito della domanda proposta in appello determina il giudicato sostanziale, mentre la mancata pronuncia produce un giudicato meramente processuale.
La Corte dichiara poi inammissibili le censure relative alla distribuzione dell’onere probatorio, alla valutazione delle prove e alla non contestazione, trattandosi di apprezzamenti riservati al giudice di merito, sindacabili in sede di legittimità solo nei ristretti limiti del novellato art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.
Infine, la Corte rigetta anche la doglianza relativa all’Iva, richiamando il principio per cui il soggetto tenuto a restituire un compenso deve restituirlo anche nella parte corrispondente all’imposta addebitata in rivalsa, essendo divenuta indebita l’intera prestazione ricevuta. La Corte condanna quindi il ricorrente alla rifusione delle spese e, d’ufficio, al pagamento della somma ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. per aver resistito con colpa grave, avendo un diligente professionista la consapevolezza della manifesta infondatezza delle proprie deduzioni.
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Nota della Redazione
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