Classamento catastale: l’attività portuale in concessione non esclude la categoria D/7 (Cass. civ. Sez. 5 n. 19667 del 13.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’attribuzione della categoria catastale E/1 agli immobili situati in area portuale è incompatibile con la destinazione degli stessi ad uso commerciale o industriale, quando presentino autonomia funzionale e reddituale. Tale autonomia ricorre allorché l’attività sia esercitata da un’impresa in forma privatistica e concorrenziale, secondo criteri economici e remunerativi, ancorché in regime di concessione demaniale. Il collegamento dell’immobile con attività di pubblico interesse, come quelle portuali, non è di per sé dirimente, dovendosi avere riguardo al criterio della funzione o attività svolta e non alla mera localizzazione. L’art. 1, comma 578, della legge n. 205/2017, disponendo il censimento in categoria E/1 di banchine, aree portuali scoperte e relativi depositi, ha efficacia solo per il futuro, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, e non introduce una norma di interpretazione autentica.
Il Fatto
Una società, titolare di concessione per la gestione di servizi portuali, dichiarava, tramite procedura DOCFA, la variazione di consistenza di un fabbricato destinato a deposito e stoccaggio, miscelazione ed insacco merci, attribuendogli la categoria E/1. L’Agenzia delle Entrate rettificava il classamento, assegnando all’unità immobiliare la categoria D/7.
La Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso della società, mentre la Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia-Romagna, in riforma, accoglieva l’appello, ritenendo gli immobili strettamente funzionali all’impresa marittima e privi di autonomia reddituale. Avverso tale decisione, l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha esaminato prioritariamente il quarto motivo, con cui l’Agenzia deduceva la violazione dell’art. 1, comma 5, d.P.R. n. 139/1998 e dell’art. 7 della legge n. 212/2000, in relazione all’asserita declaratoria di nullità dell’avviso per carenza di motivazione. Il motivo è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse.
La CTR aveva, infatti, implicitamente rigettato l’eccezione di invalidità dell’atto, passando all’esame del rapporto sostanziale. Secondo la Corte, qualora il giudice, nonostante l’eccezione di nullità, si pronunci sul merito, deve ritenersi che la questione preliminare sia stata disattesa. Ne consegue che, vertendosi su un rigetto implicito di una questione preliminare di merito, l’odierna ricorrente, non essendo totalmente vittoriosa, avrebbe dovuto proporre ricorso incidentale condizionato.
Il primo motivo è stato, invece, ritenuto fondato. La Suprema Corte ha rammentato che la categoria E/1 è propria di immobili con marcata caratterizzazione tipologico-funzionale, incommerciabili ed estranei a logiche di produzione. L’art. 2, comma 40, d.l. n. 262/2006 esclude da tale categoria gli immobili con autonomia funzionale e reddituale destinati ad uso commerciale, industriale o ad ufficio privato. Per il corretto censimento, non rileva il criterio della localizzazione in area portuale, ma il criterio della funzione, dovendosi accertare lo svolgimento dell’attività secondo parametri imprenditoriali.
L’interesse pubblico dell’attività non è dirimente, poiché non esclude che il servizio sia esercitato con modalità remunerative tipiche dell’impresa commerciale. La Corte ha richiamato il costante orientamento secondo cui la trasformazione in società delle compagnie portuali, imposta dall’art. 21, comma 1, lett. a), legge n. 84/1994, evidenzia la natura lucrativa dell’attività. Ha, inoltre, precisato che l’art. 1, comma 578, legge n. 205/2017, che censisce in E/1 le aree portuali, opera solo per il futuro (dal 1° gennaio 2020), non avendo natura interpretativa.
Accolto il primo motivo, il secondo è rimasto assorbito; il terzo è stato dichiarato inammissibile perché non coglieva la ratio decidendi, avendo la CTR utilizzato la normativa sopravvenuta solo come elemento confermativo di un’interpretazione già fondata sul quadro normativo previgente. La sentenza è stata cassata e, decidendo nel merito, la Corte ha rigettato l’originario ricorso della società contribuente.
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Nota della Redazione
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