Omesso esame e inedificabilità di fatto non sindacabile in Cassazione (Cass. civ. Sez. 5 n. 19675 del 13.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., nel testo riformulato dall’art. 54 del d.l. n. 83/2012, è denunciabile solo con riferimento ad un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e il cui esame avrebbe determinato un esito diverso della controversia. Non sono inquadrabili in tale paradigma la censura concernente l’omessa valutazione di deduzioni difensive, la mancata disamina di questioni o argomentazioni.
I vincoli di destinazione che comportano limitazioni edificatorie non sono equiparabili ai vincoli di inedificabilità assoluta, indicati in via generale e preventiva nel PRG. La richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere, non dimostrata e non confermata dalla controparte, è inammissibile, così come inammissibile è la richiesta di applicazione del giudicato di una sentenza relativa ad altra e successiva annualità, ove la parte non abbia allegato che tale pronuncia abbia accertato dati storico-fattuali riguardanti anche gli anni in esame.
Il Fatto
La Commissione Tributaria Regionale della Toscana, con la sentenza n. 1508/2021, in parziale riforma della sentenza di primo grado, rigettava l’appello principale della contribuente e, accogliendo l’appello incidentale del Comune, rigettava il ricorso originario avverso gli avvisi di accertamento ICI relativi alle annualità 2010 e 2011, ritenendo legittimi gli atti impositivi.
La contribuente proponeva ricorso per cassazione con due motivi, deducendo l’omesso esame di fatti decisivi: la sostanziale inedificabilità dei terreni e, in subordine, l’illegittimità dei valori indicati negli avvisi di accertamento. In prossimità dell’adunanza camerale, la ricorrente ha chiesto la declaratoria di parziale cessazione della materia del contendere per alcuni cespiti e l’annullamento degli avvisi, deducendo anche il giudicato di una successiva sentenza della CTR relativa all’annualità 2012.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente disatteso l’istanza di riunione con altro ricorso pendente tra le medesime parti, ritenendo insussistenti ragioni di opportunità o economicità.
Con riferimento al primo motivo, la Corte ha richiamato il consolidato orientamento per cui l’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. introduce un vizio specifico relativo all’omesso esame di un fatto storico decisivo, non essendo inquadrabile in tale paradigma la censura concernente l’omessa valutazione di deduzioni difensive né l’omessa disamina di questioni o argomentazioni. Il motivo è stato ritenuto inammissibile perché volto a contestare la valutazione dei giudici di merito, che avevano esaminato la questione delle limitazioni edificatorie conformandosi all’orientamento secondo cui i vincoli di destinazione incidono sul valore venale ma non sono equiparabili ai vincoli di inedificabilità assoluta.
La Corte ha inoltre respinto la tesi della contribuente relativa all’annullamento della pretesa per l’anno 2012, rilevando la non autosufficienza del ricorso e la non decisività di circostanze riguardanti una diversa e successiva annualità.
Anche il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile, in quanto la parte mirava a contestare una valutazione dei giudici di merito, che avevano analizzato in dettaglio la zonizzazione operata dal Comune, i criteri attributivi del valore delle zone e il corretto valore dell’area. La Corte ha ribadito che il controllo di legittimità non può consistere nella difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove rispetto a quello preteso dalla parte, spettando al giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento e valutare le prove.
Inammissibile è stata infine dichiarata la richiesta di cessazione della materia del contendere, non dimostrata e non confermata dal Comune, nonché l’invocazione del giudicato di cui alla sentenza CTR n. 1582/2022, attinente ad altra annualità e non supportata dall’allegazione di accertamenti storico-fattuali riguardanti anche gli anni in esame.
Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese e delle somme ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. e in favore della Cassa delle Ammende, essendo la decisione resa in piena conformità alla proposta di definizione accelerata ex art. 380-bis cod. proc. civ.
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Nota della Redazione
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