Il rinvio a sentenza relativa ad altra annualità rende apparente la motivazione (Cass. civ. Sez. 5 n. 19726 del 14.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di motivazione della sentenza, il sindacato di legittimità è limitato al “minimo costituzionale”, ossia alle ipotesi di mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e motivazione perplessa o obiettivamente incomprensibile. È ammissibile la motivazione per relationem a una diversa sentenza, purché le ragioni della decisione siano attribuibili all’organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo. È nulla per motivazione apparente la sentenza che richiami un precedente giudicato inter partes relativo a diversa annualità senza un’autonoma disamina delle censure e una verifica puntuale delle riprese, atteso che le riprese per imposte erariali relative ad annualità diverse, pur originate da una medesima verifica, afferiscono a operazioni economiche diverse, che devono essere autonomamente controllate dal giudice.
Il Fatto
La società aveva impugnato un avviso di accertamento per II.DD. e IVA relative al periodo d’imposta 2004, emesso sulla base delle risultanze del p.v.c. redatto all’esito della verifica fiscale, che aveva accertato l’omessa contabilizzazione di ricavi da recupero a tassazione di rimanenze finali e disconosciuto costi per affitti e locazioni e servizi commerciali. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso e la Commissione tributaria regionale, nel confermare la decisione, aveva richiamato una propria precedente sentenza relativa all’annualità 2003, ritenendo le questioni oggettivamente connesse e le valutazioni ivi svolte integralmente sovrapponibili. Avverso tale sentenza l’Agenzia delle entrate aveva proposto ricorso per cassazione, deducendo, con il primo motivo, la nullità della sentenza per motivazione apparente, avendo la CTR fatto esclusivo rinvio alla decisione resa per l’anno precedente.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente ricostruito i confini del sindacato di legittimità sulla motivazione, come ridisegnati dalla riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., richiamando il leading case delle Sezioni Unite n. 8053 del 2014 e le successive pronunce conformi. Ha quindi rammentato che l’anomalia motivazionale denunciabile è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, attinente all’esistenza stessa della motivazione, con esclusione del mero difetto di sufficienza.
Quanto alla tecnica redazionale, la motivazione per relationem è stata ritenuta in linea di principio ammissibile: la sentenza che si limiti a riprodurre il contenuto di un atto o di altra decisione non è nulla se le ragioni sono attribuibili al giudice e risultano chiare, univoche ed esaustive, non essendo richiesta l’originalità né dei contenuti né delle modalità espositive. La Corte ha fatto espresso richiamo alle Sezioni Unite n. 642 del 2015 e alle successive conformi.
Nel caso di specie, tuttavia, il richiamo alla sentenza relativa all’annualità 2003 non era assistito da alcuna autonoma disamina delle specifiche censure proposte dall’Agenzia con l’atto di appello, né da una verifica puntuale delle riprese relative al diverso anno d’imposta. La Corte ha sottolineato la differenza tra riprese afferenti a diverse annualità: pur originate da una medesima verifica conclusa con un unico p.v.c., esse riguardano operazioni economiche diverse, che cambiano anno per anno e devono essere autonomamente controllate dal giudice.
Con riguardo all’annualità 2004, il giudice del rinvio avrebbe dovuto accertare la regolarità dell’inventario, la corretta determinazione delle rimanenze iniziali, la sussistenza dei presupposti per la deducibilità dei costi e la detraibilità dell’IVA, elementi tutti peculiari del procedimento che non possono ritenersi esistenti per un’annualità sulla base di quanto accertato per l’altra. L’assenza di tali verifiche integra il vizio della motivazione apparente, con conseguente nullità della sentenza.
L’accoglimento del primo motivo ha determinato l’assorbimento della seconda censura, relativa alla violazione degli artt. 54 del d.P.R. n. 633/1972 e 15 e 39 del d.P.R. n. 600/1973, nonché del terzo motivo, concernente la violazione dell’art. 109 TUIR e dell’art. 2697 cod. civ., demandando al giudice del rinvio il riesame delle questioni assorbite e il regolamento delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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