Giudicato esterno sull’inquadramento e diritto alla retribuzione pregressa (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 20000 del 15.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudicato esterno, che ha accertato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato sin dall’origine alle dipendenze dell’utilizzatrice e ha determinato l’indennità risarcitoria per licenziamento illegittimo sulla base dell’ultima retribuzione globale di fatto, copre anche la misura parametrica di tale retribuzione. Ne consegue che, ripristinato il rapporto per effetto della declaratoria di illegittimità del licenziamento, il lavoratore ha diritto a mantenere il trattamento economico pregresso, come risultante dalle buste paga mai contestate, e non a quello inferiore correlato al solo inquadramento professionale riconosciuto. La censura di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile quando concerne una propria deduzione difensiva, quale la prospettata novazione del rapporto, e non un fatto storico principale o secondario.
Il Fatto
Con sentenza passata in giudicato, il Tribunale aveva dichiarato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato sin dal 2009 tra il lavoratore e la società, con inquadramento nella terza area professionale, annullando il licenziamento e condannando la società alla reintegrazione e al pagamento dell’indennità risarcitoria, quantificata sulla base dell’ultima retribuzione globale di fatto pari a una certa somma mensile.
Successivamente alla ripresa del lavoro, il lavoratore agiva per ottenere il maggior trattamento economico, assumendo che la retribuzione dovuta fosse quella riconosciuta in sede giudiziale e non quella, inferiore, parametrata al solo inquadramento. Il Tribunale rigettava la domanda, ma la Corte d’appello, in riforma, la accoglieva. La società proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di legittimità ha esaminato il primo motivo, con cui la società deduceva la violazione dell’art. 2909 c.c. per l’errata interpretazione del giudicato esterno. Il motivo è stato ritenuto infondato. La Corte ha chiarito che la sentenza passata in giudicato, pur non contenendo una statuizione espressa sul trattamento retributivo, recava la precisa indicazione dell’ultima retribuzione globale di fatto, assunta quale parametro per la determinazione dell’indennità risarcitoria ex art. 18, quarto comma, l. n. 300/1970, come novellato. Detta indicazione, non contestata dalla società, era direttamente compresa nella domanda del lavoratore e, pertanto, era coperta dal giudicato.
La Corte ha rilevato la piena coerenza interna della decisione passata in giudicato, evidenziando che sarebbe stato antinomico determinare l’indennità risarcitoria sulla base di una retribuzione e, al contempo, riconoscere al lavoratore, dopo la reintegrazione, un trattamento economico inferiore. Ha quindi confermato che, in base al giudicato, al lavoratore era dovuto il trattamento mensile di importo superiore, essendo la continuità del rapporto riconducibile a un unico rapporto di lavoro.
Il secondo motivo, relativo all’omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ricordato che tale vizio è circoscritto all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, e non può riguardare le argomentazioni o deduzioni difensive della parte. Nella specie, la società deduceva l’omessa valutazione della propria tesi difensiva circa un accordo successivo sul trattamento retributivo, configurante una presunta novazione del rapporto, e non un fatto storico decisivo. La censura, pertanto, non era inquadrabile nel paradigma normativo invocato.
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Nota della Redazione
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