Onere della prova e valore del verbale ispettivo nel rischio silicosi (Cass. civ. Sez. Lav n. 20075 del 16.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice attribuisca l’onere probatorio a una parte diversa da quella su cui grava secondo le regole di scomposizione delle fattispecie, mentre è inammissibile la censura che si risolva in una mera richiesta di rivalutazione del compendio istruttorio. I verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali fanno piena prova dei soli fatti attestati come avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentre le dichiarazioni rese da terzi al verbalizzante sono liberamente valutabili dal giudice unitamente alle altre risultanze. La doglianza per violazione dell’art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice abbia attribuito alla prova un valore diverso da quello legale, non quando si deduca un malgoverno del prudente apprezzamento, sindacabile ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. nei soli limiti del vizio di motivazione.
Il Fatto
La società ricorrente aveva proposto domanda di accertamento negativo della pretesa contributiva dell’INAIL, relativa al versamento del premio supplementare per il rischio silicosi riferito agli anni dal 2008 al 2012. L’Istituto contestava la tardiva denuncia delle lavorazioni che esponevano alcuni dipendenti al rischio, attività emersa in sede di accesso ispettivo. Il Tribunale di Benevento aveva rigettato la domanda e la Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 655 del 2022, aveva confermato la decisione, ritenendo accertata la produzione di vernici da esterno con esposizione al rischio per alcuni giorni all’anno.
La Motivazione della Corte
Con riferimento al primo motivo, la Corte ha rammentato che il sindacato di legittimità sul vizio di motivazione è circoscritto alle ipotesi di motivazione assente, apparente, manifestamente contraddittoria o perplessa, tali da integrare una violazione costituzionalmente rilevante dell’art. 111 Cost.». Nel caso di specie, la sentenza impugnata aveva chiaramente esplicitato gli elementi posti a fondamento dell’accertamento del rischio e la valutazione delle risultanze probatorie, come la scelta tra le prove di quelle ritenute più idonee, integra un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità.
La Corte ha quindi escluso la violazione dell’art. 2697 c.c., rilevando che il giudice di merito non aveva operato alcun ribaltamento dell’onere probatorio, ma si era limitato a valutare gli elementi emersi in istruttoria, tra cui le dichiarazioni del legale rappresentante della società rese in sede di accesso ispettivo. A tali dichiarazioni, ha precisato la Corte, non è stato attribuito il valore di prova legale, ma sono state apprezzate unitamente alle altre risultanze.
Quanto alla dedotta violazione dell’art. 115 c.p.c., la censura è risultata inammissibile perché la norma riguarda l’ipotesi in cui il giudice ponga a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, mentre è consentito attribuire maggior forza di convincimento ad alcune prove piuttosto che ad altre. La doglianza per violazione dell’art. 116 c.p.c., infine, è ammissibile solo quando si alleghi l’attribuzione alla prova di un valore diverso da quello legale, non già quando si deduca un cattivo esercizio del prudente apprezzamento.
La Corte ha infine ribadito il principio secondo cui i verbali degli enti previdenziali fanno piena prova dei fatti attestati come avvenuti in presenza del verbalizzante, mentre le dichiarazioni di terzi raccolte dagli ispettori sono liberamente valutabili dal giudice. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della società alla refusione delle spese.
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Nota della Redazione
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