Successione dei soci nel debito tributario della società cancellata pendente il giudizio (Cass. civ. Sez. 5 n. 20154 del 16.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cancellazione della società dal registro delle imprese intervenuta nel corso del giudizio di primo grado, successivamente alla notifica dell’avviso di accertamento e alla proposizione del ricorso introduttivo, non determina l’estinzione del processo. L’interesse dell’Erario all’accertamento della pretesa fiscale nei confronti della società permane, ai fini dell’eventuale emissione di successivi avvisi di accertamento nei confronti dei soci per la ripartizione di utili extra-contabili. In tale evenienza, l’appello avverso la sentenza che abbia definito il giudizio di primo grado va notificato ai soci, i quali, ai sensi dell’art. 2495 c.c., sono successori della società estinta e, ai sensi dell’art. 110 c.p.c., assumono la stessa posizione processuale della società, non potendo essere destinatari di nuove domande.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava alla società Ipermercatone s.r.l. un avviso di accertamento per l’anno 2006, con il quale, ritenendo incongruenti i ricavi dichiarati rispetto a quelli determinabili tramite studio di settore, accertava un maggior reddito. La società proponeva ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, che dichiarava cessata la materia del contendere per la sopravvenuta cancellazione della società dal registro delle imprese. L’Ufficio interponeva appello nei confronti dei due soci, tra cui la controricorrente, e la Commissione Tributaria Regionale del Lazio dichiarava inammissibile il gravame.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo di ricorso dell’Agenzia, incentrato sulla violazione degli artt. 2495 c.c., 100 c.p.c. e 65 d.P.R. n. 600/1973. Il Collegio ha preliminarmente distinto la fattispecie in esame da quella oggetto delle Sezioni Unite n. 3625 del 2025, che riguarda l’avviso di accertamento notificato direttamente ai soci quando la società è già cancellata. Nel caso di specie, invece, l’avviso era stato regolarmente notificato alla società, che aveva pure proposto ricorso, e solo successivamente era intervenuta la cancellazione.
In tale evenienza, ha osservato la Corte, l’Ufficio ha correttamente notificato l’appello ai soci, sia perché questi sono successori ex art. 2495 c.c., sia perché permane l’interesse dell’Erario all’accertamento della pretesa fiscale nei confronti della società, al fine di poter eventualmente emettere successivi avvisi di accertamento nei confronti dei soci per la ripartizione di utili extra-contabili. Il Collegio ha richiamato il precedente della sentenza n. 10752 del 2023, secondo cui, ove l’estinzione della società intervenga in pendenza dell’azione di un creditore sociale, si determina una successione nel debito che si trasferisce in capo ai soci, i quali possono comunque risponderne nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione.
La Corte ha inoltre precisato che il creditore insoddisfatto ha interesse all’accertamento sia di quanto riscosso dai soci in base al bilancio finale di liquidazione, sia del proprio diritto di credito da far valere su diritti e beni non compresi nel bilancio finale di liquidazione della società estinta. I soci che succedono nel corso del processo, ai sensi dell’art. 110 c.p.c., assumono la stessa posizione processuale della società e non possono essere destinatari di nuove domande. La Corte ha quindi accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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