Il superminimo retributivo può compensare lo straordinario se le parti lo hanno pattuito (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 20222 del 16.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di interpretazione degli atti processuali, la parte che censuri il significato attribuito dal giudice di merito a un atto del giudizio deve dedurre la specifica violazione dei criteri di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c. o il vizio di motivazione sulla loro applicazione, indicando nel ricorso le considerazioni in contrasto con tali criteri, a pena di inammissibilità. L’errore di percezione sul contenuto oggettivo della prova, che ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé, trova rimedio nell’impugnazione per revocazione ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c., mentre la rilettura delle deposizioni testimoniali da parte del ricorrente non è consentita in sede di legittimità. Il superminimo corrisposto al lavoratore può essere legittimamente detratto dal credito per lavoro straordinario quando risulti pattuito dalle parti con funzione compensativa di tale istituto.
Il Fatto
Un lavoratore, ex dipendente di una società, proponeva ricorso chiedendo la condanna della datrice di lavoro al pagamento di differenze retributive per lavoro straordinario svolto nel periodo dal 2009 al 2014, con incidenza sul TFR. Il Tribunale rigettava la domanda, e la Corte d’Appello, all’esito di una nuova CTU, respingeva l’appello confermando la decisione di primo grado, pur avendo accertato un orario lavorativo più ampio di quello riconosciuto dal primo giudice.
La Corte di merito riteneva che le somme corrisposte a titolo di superminimo e di straordinario forfettizzato dovessero essere detratte dal credito vantato dal lavoratore, in quanto destinate a remunerare proprio il lavoro eccedente l’orario normale. Avverso tale decisione il lavoratore proponeva ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso, con cui il lavoratore lamentava che la Corte territoriale avrebbe operato una compensazione non richiesta tra superminimo e ore di straordinario. Il ricorrente contestava l’interpretazione data al proprio atto introduttivo del giudizio, senza però dedurre la violazione dei canoni ermeneutici legali di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., né indicare le considerazioni del giudice in contrasto con essi. La Corte ha inoltre richiamato il principio delle Sezioni Unite n. 5792 del 2024, secondo cui il travisamento del contenuto oggettivo della prova trova rimedio nella revocazione, mentre la mera rilettura delle deposizioni testimoniali, come quella proposta dal ricorrente, non è consentita in sede di legittimità.
Con riguardo al secondo e terzo motivo, la Corte ne ha rilevato l’inammissibilità per la commistione di mezzi eterogenei e per l’assenza di specifiche indicazioni in ordine agli atti processuali e alle disposizioni contrattuali invocate. Il ricorrente non aveva trascritto integralmente né l’art. 36 del CCNL, né depositato il testo completo del contratto collettivo, limitandosi a proporre una propria rilettura della vicenda sulla base di fatti dati per pacifici e di documenti di cui non era specificata la collocazione nei fascicoli.
Quanto al quarto motivo, concernente l’orario di lavoro, la Corte lo ha ritenuto infondato, rilevando che la Corte territoriale aveva correttamente accertato un orario lavorativo medio sino alle ore 20.00, con periodi di intensificazione durante le campagne di produzione, e che, anche considerando tale orario, la CTU non aveva evidenziato alcun residuo credito in favore del lavoratore una volta detratte le somme già corrisposte a titolo di superminimo e straordinario forfettizzato.
Il quinto motivo, relativo alla condanna al pagamento dell’ulteriore contributo unificato, è stato infine rigettato: l’appello era stato complessivamente respinto con conferma della sentenza di primo grado, e l’accoglimento parziale di un motivo non incide sul requisito della soccombenza integrale. La Corte ha quindi rigettato il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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