Onere probatorio del correntista: inammissibile il ricorso che invoca una rivalutazione del merito (Cass. civ. Sez. 1 n. 20253 del 16.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Qualora il correntista agisca in giudizio per ottenere l’accertamento del saldo del proprio conto corrente, deducendo la nullità di clausole contrattuali o l’illegittimità di poste passive, è onere della parte attrice, ex art. 2697 c.c., provare l’esistenza e il contenuto delle pattuizioni che assume essere invalide, nonché la natura illegittima degli addebiti contestati. Tale regola opera anche con riferimento a rapporti sorti in epoca anteriore all’introduzione dell’obbligo di forma scritta per i contratti bancari, dovendosi in tal caso dimostrare l’effettivo contenuto dell’accordo negoziale originario. Ne consegue che è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione di violazioni di legge, miri in realtà a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio e degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito.
Il Fatto
Il titolare di una ditta individuale e la sua fideiussore convenivano in giudizio la banca per ottenere la rideterminazione del saldo di un conto corrente, previa eliminazione di poste passive che assumevano essere state illegittimamente applicate. Il Tribunale accoglieva le domande, condannando l’istituto di credito alla restituzione di una somma e ordinando la cancellazione della segnalazione alla Centrale Rischi.
La Corte di appello, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava tutte le domande. I giudici di seconde cure ritenevano, in particolare, che la mancata produzione del contratto originario del 1987 non comportasse l’invalidità dell’intero rapporto, purché risultassero validamente stipulati i contratti successivi, e che gravasse sugli attori l’onere di provare l’illegittimità delle clausole. Avverso tale decisione proponevano ricorso per cassazione gli eredi del correntista e la fideiussore, affidandosi a quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha preliminarmente dichiarato infondata l’eccezione di inammissibilità dell’istanza di decisione, sollevata dalla banca per la mancanza di una nuova procura speciale. Richiamando il principio enunciato dalle Sezioni Unite n. 14986 del 2025, il Collegio ha chiarito che la modifica dell’art. 380-bis c.p.c. ad opera del d.lgs. n. 164/2024, che ha eliminato tale requisito, si applica anche alle istanze formulate successivamente all’entrata in vigore della riforma, come quella presentata nel caso di specie.
Nel merito, la Corte ha condiviso la proposta di definizione del giudizio, ritenendo le censure dei ricorrenti mere richieste di rivisitazione degli accertamenti di fatto. Il primo motivo è stato considerato inammissibile perché volto a contestare una valutazione di merito in tema di sussistenza delle pattuizioni, compiuta in modo insindacabile dalla corte territoriale; il secondo motivo, incentrato sull’inversione dell’onere della prova, è stato respinto in quanto, avendo gli attori allegato un contratto stipulato nel 1987, in epoca in cui non era prevista la forma scritta ad substantiam, incombeva su di loro l’obbligo di provarne il contenuto negoziale.
Anche il terzo e il quarto motivo sono stati dichiarati inammissibili. La censura relativa all’erronea valutazione delle risultanze della consulenza tecnica è stata ricondotta alla richiesta di un nuovo sindacato di merito, mentre la doglianza sulla statuizione delle spese, mera conseguenza dell’esito del giudizio, non conteneva una specifica critica alla relativa decisione.
A fronte della piena conformità tra la proposta del Consigliere delegato e la decisione finale, la Corte ha dato atto dell’operatività del meccanismo sanzionatorio previsto dall’art. 380-bis, terzo comma, c.p.c., richiamando le pronunce delle Sezioni Unite n. 27433, n. 28540 e n. 36069 del 2023, che configurano tale ipotesi come una fattispecie legale tipica di abuso del processo, e precisando che l’applicazione della sanzione non è automatica ma va valutata in concreto. Nel caso di specie, non essendovi ragioni per discostarsi dalla previsione normativa, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese, alla refusione di un’ulteriore somma in favore della controricorrente e al versamento di una sanzione alla Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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