Liberazione anticipata negata non per omertà del detenuto (Cass. pen. Sez. 5 n. 431 del 07.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La liberazione anticipata, disciplinata dall’art. 54 Ord. pen., può essere concessa al condannato che abbia tenuto una condotta regolare e dato prova di partecipazione all’opera di rieducazione, mentre deve essere negata a chi sia incorso in sanzioni disciplinari, salvo che la violazione sia ritenuta sostanzialmente minusvalente rispetto ai progressi trattamentali. È illegittimo il diniego del beneficio motivato con la mancata segnalazione, da parte del detenuto, di condotte integranti illeciti disciplinari posti in essere da altri, non avendo il singolo detenuto l’obbligo giuridico di impedire l’evento o di presentare denuncia in relazione alle altrui violazioni. La condotta di mera omertà non può pertanto assumere rilievo negativo nella valutazione del periodo in esame.
Il Fatto
Il Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta, in sede di rinvio, aveva rigettato il reclamo proposto dal detenuto avverso il diniego della liberazione anticipata per il semestre compreso tra il 13 febbraio 2020 e il 12 agosto 2020. Il Collegio aveva fondato il diniego su due infrazioni disciplinari: il rinvenimento di un microcellulare nella cella, utilizzato dal compagno di cella mentre il detenuto dormiva, e la successiva installazione abusiva di una presa di corrente, episodio per il quale era stata però disposta l’archiviazione disciplinare.
A seguito di un primo annullamento con rinvio da parte della Prima Sezione penale, il Tribunale di sorveglianza aveva nuovamente rigettato il reclamo, ritenendo la partecipazione all’opera di rieducazione meramente fittizia, in quanto il detenuto non si era fatto portatore dei valori di una “cittadinanza attiva” che avrebbe dovuto implicare un’assunzione di responsabilità rispetto a situazioni di coinvolgimento, anche involontario, in vicende antigiuridiche.
La Motivazione della Corte
La Quinta Sezione penale ha accolto il ricorso, rilevando la fondatezza della doglianza relativa alla inosservanza dei principi di diritto affermati nella sentenza rescindente. Il Tribunale di sorveglianza, nel valorizzare la mancata segnalazione della condotta illecita del compagno di cella, non si era conformato all’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il detenuto non ha alcun obbligo giuridico di impedire l’evento o di denunciare le violazioni disciplinari altrui. La Corte ha richiamato i propri precedenti (tra cui Sez. 1, n. 25975 del 2023 e Sez. 1, n. 33975 del 2024) per ribadire l’illegittimità di un diniego basato sulla mera omertà.
Con specifico riferimento alla vicenda in esame, la Corte ha evidenziato come non fosse emerso che il detenuto si fosse potuto accorgere dell’infrazione ascrivibile al compagno, avvenuta mentre egli dormiva. L’ordinanza impugnata aveva quindi attribuito rilievo negativo a una condotta omissiva non sanzionabile, senza svolgere l’approfondimento necessario in ordine alla concreta partecipazione del detenuto all’opera di rieducazione.
La Corte ha inoltre rilevato un ulteriore profilo di carenza motivazionale, non avendo il Tribunale spiegato le ragioni per cui la contestazione disciplinare relativa a un fatto successivo al semestre in valutazione potesse riverberarsi negativamente sul periodo oggetto d’esame, tanto più in considerazione dell’avvenuta archiviazione di quel procedimento disciplinare.
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è stato accolto e l’ordinanza impugnata annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta, che dovrà conformarsi ai principi enunciati.
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Nota della Redazione
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