Confisca di prevenzione e presunzione di accumulazione illecita col mutuo (Cass. pen. Sez. 5 n. 3364 del 28.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge ai sensi degli artt. 10, comma 3, e 27, comma 2, d.lgs. n. 159/2011, con la conseguenza che il vizio di motivazione di cui all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non è deducibile; è invece denunciabile il caso della motivazione inesistente o meramente apparente, in quanto qualificabile come violazione dell’obbligo di provvedere con decreto motivato. La presunzione relativa di illecita accumulazione patrimoniale, fondata sulla sproporzione tra valore dei beni e redditi e sull’assenza di prova della legittima provenienza, opera anche quando l’acquisto del bene sottoposto a confisca sia avvenuto mediante ricorso al credito bancario, dovendosi valutare, in relazione all’onere finanziario del rimborso del mutuo, l’eventuale incapienza di risorse lecite del proposto e del suo nucleo familiare. L’onere di allegazione difensiva non può essere assolto con la mera indicazione della sussistenza di una provvista sufficiente a concludere il negozio, essendo necessario indicare gli elementi fattuali idonei a dimostrare la legittima provenienza delle risorse.
Il Fatto
Il Tribunale di Roma aveva respinto la proposta di applicazione della misura di prevenzione personale nei confronti del proposto, disponendo tuttavia la confisca di unità immobiliari e beni aziendali riferiti a più compagini societarie sulla base di un giudizio di pericolosità soggettiva generica per il periodo 1999-2001 e di pericolosità qualificata dal luglio 2013. La Corte d’appello di Roma aveva confermato il vincolo ablatorio, ma la sentenza rescindente della Prima Sezione penale aveva rilevato l’apoditticità della collocazione di un acquisto immobiliare del 2005 all’interno del periodo di pericolosità, imponendo una rivalutazione dell’intera decisione patrimoniale.
I giudici di rinvio, ridimensionando temporalmente la pericolosità sociale del prevenuto, avevano revocato il sequestro di alcuni beni e confermato il vincolo ablatorio su altri, tra cui immobili siti in Roma e Frascati, acquistati da terzi interessati, familiari del proposto. Avverso tale decreto ricorrono il prevenuto e i terzi interessati, deducendo, tra l’altro, l’illegittimità costituzionale dell’art. 27 d.lgs. n. 159/2011 per l’incongruità del termine di dieci giorni per impugnare e la violazione dell’art. 24 d.lgs. n. 159/2011 per la mancanza del presupposto oggettivo della riconducibilità dei beni al proposto.
La Motivazione della Corte
La Quinta Sezione penale rigetta i ricorsi, ritenendo infondate tutte le censure. Quanto al ricorso del prevenuto, la Corte osserva che le doglianze circa la mancata dimostrazione che le attività delittuose fossero foriere di reddito non si confrontano con la motivazione del provvedimento impugnato, che aveva puntualmente richiamato la sentenza di condanna per partecipazione a un sodalizio dedito al narcotraffico di ampio livello e l’esistenza di una struttura finanziaria parallela dedita al riciclaggio dei proventi.
La Corte ricorda il consolidato principio secondo cui nel giudizio di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge, essendo escluso il vizio di motivazione; è denunciabile unicamente il caso della motivazione inesistente o apparente, ravvisabile quando il giudice non dia conto del percorso logico seguito, argomentando per clausole di stile. Nella specie, la motivazione risulta esaustiva e frutto di un’adeguata valutazione delle doglianze difensive.
Quanto alla prospettata questione di legittimità costituzionale dell’art. 27 d.lgs. n. 159/2011, la Corte la ritiene già scrutinata nella sentenza rescindente e la dichiara priva di rilevanza, essendo stato il termine per l’impugnazione rispettato dalla difesa, rilievo assorbente rispetto a ogni valutazione sulla non manifesta infondatezza.
In relazione alla confisca degli immobili acquistati dai terzi interessati, la Corte afferma che l’accensione di un mutuo non costituisce valida e sufficiente allegazione della legittima provenienza della provvista quando risulti l’assenza di autonoma capacità patrimoniale per sostenere il rimborso del capitale erogato. La presunzione relativa di illecita accumulazione opera anche in caso di acquisto con ricorso al credito bancario, poiché il finanziamento deve essere rimborsato e ha un costo, sicché è in relazione a tale onere finanziario che va valutata l’eventuale incapienza di risorse lecite del proposto e del suo nucleo familiare.
La Corte conclude che la mera allegazione di una plusvalenza derivante dalla rivendita di altro bene non assolve l’onere difensivo di dimostrare la legittima provenienza delle risorse, laddove manchi la giustificazione della provenienza delle somme utilizzate per l’acquisizione originaria del bene stesso. I ricorsi sono pertanto rigettati con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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