Sequestro probatorio di dispositivi informatici: fumus e proporzionalità nella motivazione del riesame (Cass. pen. Sez. 2 n. 4219 del 02.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione avverso le ordinanze in materia di sequestro preventivo e probatorio è ammesso esclusivamente per violazione di legge, nozione che comprende i vizi della motivazione così radicali da renderla apparente, mancante o priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza. Ai fini della legittimità del sequestro probatorio, non è necessaria la prova del carattere di pertinenza o di corpo di reato delle cose, essendo sufficiente la semplice possibilità del rapporto con il reato (fumus). Il provvedimento impositivo del vincolo non è strutturalmente illegittimo se sproporzionato, dovendo essere ricondotto a proporzione, con limitazione dell’oggetto alle cose realmente pertinenti al reato; la successiva regressione della misura, anche se operata dopo l’annullamento con rinvio, non costituisce sanatoria ma regolarizzazione del vincolo.
Il Fatto
Il provvedimento impugnato origina da un decreto di perquisizione e sequestro probatorio emesso dal pubblico ministero nei confronti di un ex funzionario di una società pubblica, indagato per i reati di cui agli artt. 318, 319, 353 e 326 cod. pen. Il sequestro, esteso a telefoni, computer, chiavette USB e documentazione cartacea, riguardava anche i dispositivi nella disponibilità di un soggetto terzo. Il tribunale del riesame, in sede di rinvio dopo l’annullamento disposto dalla Corte di cassazione, aveva confermato il decreto, ritenendo sanato il deficit motivazionale in ordine al fumus commissi delicti e alla proporzionalità della misura. Avverso tale ordinanza l’indagato proponeva ricorso per cassazione, deducendo la nullità del provvedimento per motivazione apparente.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha ritenuto che il Tribunale, in sede di rinvio, avesse correttamente sanato il deficit motivazionale. Quanto al fumus commissi delicti, l’ordinanza impugnata aveva ricostruito analiticamente le figure dei soggetti coinvolti e i loro rapporti economici con l’indagato, soffermandosi sulle tre vicende contestate e superando il punto critico evidenziato dalla sentenza rescindente. In particolare, per ciascun appalto erano stati indicati gli elementi indiziari idonei a ipotizzare l’esistenza di un accordo corruttivo volto al condizionamento di atti di ufficio in cambio di utilità, con specifico riferimento agli atti di indagine e al contenuto delle conversazioni intercettate. La motivazione, quindi, non poteva dirsi apparente.
Quanto al secondo profilo di censura, relativo alla proporzionalità della misura, la Corte ha chiarito che il sequestro esteso e onnicomprensivo di dati informatici, pur se inizialmente sproporzionato, non è strutturalmente illegittimo. Le annotazioni di polizia giudiziaria successive alla sentenza rescindente, con le quali l’ambito del sequestro era stato perimetrato ai soli dati ottenuti con specifiche chiavi di ricerca, non integravano una sanatoria, ma una regolarizzazione del vincolo, in linea con la finalità probatoria. L’assunto difensivo circa l’inidoneità di atti postumi a giustificare le modalità di acquisizione del dato è stato pertanto ritenuto erroneo, in quanto non confrontato con il principio di diritto enunciato dalla sentenza rescindente.
La Corte ha infine dichiarato il ricorso inammissibile, in quanto il motivo proposto si rivelava manifestamente infondato, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.
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Nota della Redazione
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