Assoluta impossibilità della madre e tempo silente nelle misure cautelari (Cass. pen. Sez. 3 n. 7073 del 23.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, il divieto di custodia cautelare in carcere previsto dall’art. 275, comma 4, cod. proc. pen. per l’imputato padre di prole di età inferiore ai sei anni opera solo qualora la madre sia assolutamente impossibilitata ad assistere i figli, dovendosi intendere tale condizione come una grave inabilità non altrimenti colmabile, che comprometta il processo evolutivo-educativo del minore. L’attività lavorativa della madre, ancorché quotidiana e protratta, non integra di per sé l’impossibilità assoluta, essendo necessario dimostrare l’oggettiva inconciliabilità tra lavoro e assistenza e l’indisponibilità di supporti familiari o istituzionali. Inoltre, il c.d. “tempo silente” trascorso dalla commissione del reato non costituisce oggetto di valutazione ex art. 299 cod. proc. pen. ai fini della revoca o sostituzione della misura, rilevando esclusivamente il tempo trascorso dalla sua applicazione, quale fatto sopravvenuto.
Il Fatto
Con ordinanza del 27 agosto 2025, il Tribunale del Riesame di Reggio Calabria rigettava l’appello cautelare proposto nell’interesse dell’indagato, gravemente indiziato del reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990 e di molteplici reati-fine in materia di stupefacenti, avverso il provvedimento del G.i.p. che aveva respinto l’istanza di sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari.
L’istanza era fondata sull’operatività dell’art. 275, comma 4, cod. proc. pen., in ragione della presenza di tre figli minori e dell’attività lavorativa e delle condizioni di salute della madre convivente. Il Tribunale, tuttavia, aveva escluso la sussistenza dell’assoluta impossibilità materna a prestare assistenza, ritenendo persistenti le esigenze cautelari. Avverso tale ordinanza, il difensore proponeva ricorso per cassazione deducendo tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente ricostruito l’interpretazione giurisprudenziale dell’art. 275, comma 4, cod. proc. pen., rilevando come la deroga ivi prevista abbia carattere eccezionale e richieda una lettura restrittiva. Richiamando i propri precedenti, ha evidenziato che l’assoluta impossibilità della madre non può essere confusa con la mera difficoltà, né può essere ridotta a casi estremi, ma postula un difetto assistenziale non altrimenti colmabile, tale da compromettere il processo evolutivo-educativo del figlio.
Con specifico riferimento al caso di specie, la Corte ha ritenuto immune da vizi la valutazione del Tribunale che aveva considerato la natura saltuaria dell’attività lavorativa materna e il decorso clinico favorevole della patologia, nonché la mancata dimostrazione dell’indisponibilità di ausili familiari o istituzionali. In tal senso, l’ordinanza impugnata risultava conforme al principio per cui la madre-lavoratrice integra l’impedimento assoluto solo se adeguatamente dimostrata l’impossibilità di conciliare lavoro e assistenza.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha escluso la denunciata illogicità della motivazione sulla attualità e concretezza del pericolo di reiterazione, valorizzando il ruolo apicale dell’indagato nell’organizzazione, la persistenza di canali relazionali e l’uso di telefoni criptati. Ha precisato che per i delitti di criminalità organizzata, tra cui l’art. 74 d.P.R. n. 309/1990, l’attualità del pericolo può essere desunta da dati strutturali del modus operandi, non essendo richiesta la prova di un’occasione delinquenziale imminente né un fatto nuovo specifico.
Infine, la Corte ha affrontato il tema del c.d. “tempo silente”, dando continuità all’orientamento consolidato per cui il tempo trascorso dalla commissione del reato non è di per sé idoneo a superare la presunzione relativa di adeguatezza della custodia cautelare prevista dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., rilevando esclusivamente il tempo trascorso dall’applicazione della misura. Ha altresì escluso la violazione dei parametri convenzionali e unionisti, ritenendo la motivazione dell’ordinanza impugnata specifica e aderente agli standard richiesti.
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Nota della Redazione
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