Continuazione in esecuzione: il ricorso generico non scardina la motivazione (Cass. pen. Sez. 1 n. 9994 del 16.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile per difetto di specificità il ricorso per cassazione che deduca l’assenza o l’apparenza della motivazione dell’ordinanza del giudice dell’esecuzione senza confrontarsi con il percorso logico del provvedimento impugnato, il quale abbia respinto l’istanza di applicazione della continuazione valorizzando la distanza temporale, l’eterogeneità delle condotte e le diverse modalità di commissione. È altresì inammissibile la doglianza relativa alla mancata valutazione di una memoria difensiva depositata oltre il termine di cinque giorni prima dell’udienza camerale fissato dall’art. 666, comma 3, ultimo periodo, cod. proc. pen.. La produzione documentale attestante uno stato di tossicodipendenza successivo di anni alla commissione dei reati è priva di concreta idoneità scardinante rispetto alla decisione avversata.
Il Fatto
Il Tribunale di Latina, in funzione di giudice dell’esecuzione, aveva respinto l’istanza del condannato volta ad ottenere il riconoscimento della continuazione tra i reati oggetto di quattro distinte sentenze di condanna, commessi tra il 2013 e il 2018. Il giudice aveva escluso la sussistenza di un disegno criminoso unitario, rilevando l’eterogeneità delle condotte, la loro realizzazione a distanza di anni e la partecipazione, in alcuni casi, di un complice. Il condannato ricorreva in Cassazione deducendo l’assenza totale di motivazione del provvedimento, la mancata valutazione di una memoria difensiva e l’omesso esame del proprio stato di tossicodipendenza.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha ritenuto infondato il ricorso, disattendendo tutte le doglianze proposte. In primo luogo, ha dichiarato inammissibile per mancanza di specificità la censura relativa all’assenza di motivazione, rilevando come il provvedimento impugnato avesse ancorato il rigetto a tre indici sintomatici dell’insussistenza di una volizione criminale unitaria: la distanza cronologica tra i fatti, la loro eterogeneità e la loro commissione con modalità differenti. Tali indici richiamano, secondo la Corte, il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 28659 del 2017, Gargiulo, secondo cui il riconoscimento della continuazione richiede una verifica approfondita di concreti indicatori quali l’omogeneità delle violazioni, la contiguità spazio-temporale e la programmazione dei reati successivi.
Il ricorso, invece, non si confrontava con tale percorso argomentativo, limitandosi a una contestazione generica che non tentava di scardinare le ragioni del diniego. La Corte ha altresì disatteso la censura sulla mancata motivazione in ordine alla memoria depositata nel giudizio di esecuzione, dichiarandola inammissibile per tardività: il deposito era avvenuto il 16 giugno alle ore 17.47, a fronte di un’udienza fissata per il 19 giugno, oltre il termine massimo di cinque giorni previsto dall’art. 666, comma 3, cod. proc. pen..
Quanto alla dedotta mancata valutazione dello stato di tossicodipendenza quale origine comune dei reati, la Corte ne ha affermato l’infondatezza. L’attestato della A.S.L. indicava una presa in carico del paziente avvenuta il 14 settembre 2022, diversi anni dopo la commissione dei reati risalenti al 2013-2018. La produzione era pertanto inidonea a dimostrare la sussistenza della dipendenza già al momento dei fatti e non radicava alcun obbligo valutativo in capo al giudice, mancando la dimostrazione della concreta idoneità scardinante del documento rispetto alla decisione avversata. Il ricorso è stato conseguentemente rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen..
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.