Payback dispositivi medici: legittimo il ripiano, regionale è attività vincolata (TAR Lazio n. 7205 del 22.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il meccanismo del c.d. payback sui dispositivi medici, di cui all’art. 9-ter del d.l. n. 78/2015, come convertito, costituisce una misura ragionevole e proporzionata, non lesiva degli artt. 3, 23, 41, 42, 53, 77 e 97 Cost., né dei principi di legittimo affidamento, certezza del diritto e irretroattività, essendo l’obbligo di ripiano già noto alle imprese sin dal 2015 nei suoi tratti essenziali. I provvedimenti regionali e provinciali, adottati ai sensi del comma 9-bis del citato art. 9-ter, che individuano l’elenco delle aziende fornitrici e gli importi dovuti, non sono espressione di potere autoritativo, bensì di un’attività meramente ricognitiva e riepilogativa, integralmente vincolata, sicché le relative controversie, involgenti un diritto soggettivo patrimoniale, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario.
Il Fatto
Una società fornitrice di dispositivi medici ha impugnato dinanzi al TAR Lazio gli atti statali di attuazione del meccanismo di ripiano del superamento del tetto di spesa per gli anni 2015-2018, tra cui il decreto ministeriale di certificazione dello sforamento e le linee guida, nonché, con motivi aggiunti, il provvedimento regionale che ha individuato le aziende tenute al ripiano e i relativi importi. La ricorrente ha dedotto plurimi vizi di legittimità costituzionale della disciplina, violazioni del diritto eurounitario e vizi propri degli atti applicativi.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha respinto il ricorso principale richiamando le conclusioni già rassegnate con le sentenze della medesima sezione n. 23778/2025 e n. 8735/2025, nonché la pronuncia della Corte costituzionale n. 140 del 2024. Il Collegio ha rilevato che il meccanismo del c.d. payback persegue la finalità di razionalizzazione della spesa sanitaria e costituisce un contributo solidaristico a carico delle imprese, giustificato dall’esigenza di garantire la dotazione di dispositivi medici per la tutela della salute.
Quanto alla dedotta violazione dell’art. 23 Cost., la riserva di legge è rispettata, atteso che la disciplina individua espressamente i soggetti obbligati e l’oggetto della prestazione, fornendo indicazioni sulla procedura da seguire. La Corte ha inoltre escluso la lesione dei principi di irretroattività e affidamento, poiché le imprese erano consapevoli, sin dal 2015 e ancor prima dell’indizione delle gare, dell’esistenza di un tetto di spesa e del conseguente obbligo di ripiano. La fissazione dei tetti al 4,4% del fabbisogno sanitario regionale, avvenuta solo nel 2019, non integra una retroattività illegittima, essendo già noto il parametro nazionale.
Con riguardo ai vizi propri degli atti impugnati, il TAR ha ritenuto infondate le censure relative alla pretesa alterazione dell’equilibrio economico delle gare: il ripiano opera sul fatturato complessivo delle imprese e non sulla rimodulazione dei singoli contratti, sicché non incide sull’esito delle procedure di evidenza pubblica. È rimasto, inoltre, indimostrato che il meccanismo abbia compresso eccessivamente i margini di utile delle imprese.
Quanto ai motivi aggiunti, il TAR ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. I provvedimenti regionali, pur definiti dalla legge come “provvedimenti”, si sostanziano in un’attività interamente vincolata di accertamento tecnico-contabile del quantum debeatur, priva di margini di discrezionalità: la Regione si limita a porre a carico delle aziende lo sforamento già certificato a livello statale, applicando percentuali prefissate dalla legge. Ne consegue che la situazione giuridica azionata è di diritto soggettivo a contenuto patrimoniale, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario. La complessità delle questioni ha giustificato la compensazione delle spese.
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Nota della Redazione
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