Improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente (TAR Lazio n. 6530 del 10.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso è improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., quando la parte ricorrente dichiari espressamente, con atto depositato nel corso del giudizio, di non avere più interesse alla decisione. L’improcedibilità consegue alla valutazione del giudice che ravvisa la cessazione dell’interesse strumentale alla pronuncia sul merito. Costituisce principio generale del processo amministrativo che la dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse può essere formalizzata in ogni fase del giudizio, anche a distanza di tempo dalla proposizione del ricorso e dopo l’adozione di misure cautelari favorevoli. La compensazione delle spese di lite, in tali evenienze, può essere disposta dal giudice in ragione della particolarità del caso concreto.
Il Fatto
Una società operante nel settore della produzione e commercializzazione di prodotti per l’anatomia patologica impugnava dinanzi al TAR Lazio una pluralità di atti, statali e regionali, concernenti l’imposizione agli operatori economici dell’onere di concorrere al ripiano dello sforamento dei tetti di spesa per l’acquisto di dispositivi medici per gli anni dal 2015 al 2018. La disciplina di riferimento è costituita dall’art. 9-ter del D.L. n. 78/2015, convertito dalla legge n. 125/2015, come modificato dall’art. 18, comma 1, del D.L. n. 115/2022, convertito dalla legge n. 142/2022.
In attuazione della previsione normativa, il Ministero della salute aveva adottato il decreto del 6 luglio 2022 di certificazione del superamento del tetto di spesa, seguito dal decreto del 6 ottobre 2022 di adozione delle linee guida. Sulla scorta di tali atti, la Regione autonoma della Sardegna aveva adottato la determinazione del 28 novembre 2022, con la quale intimava alla ricorrente il versamento di complessivi euro 69.550,78 per il quadriennio 2015-2018. La società aveva proposto ricorso contestando, con nove motivi, la legittimità della disciplina e degli atti applicativi, deducendo anche profili di illegittimità costituzionale della normativa di riferimento rispetto a plurimi parametri costituzionali ed europei.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha rilevato che, con atto depositato il 16 marzo 2026, la società ricorrente aveva dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione del ricorso. Tale dichiarazione, intervenuta a distanza di circa tre anni dalla notifica del ricorso e dopo l’accoglimento della domanda cautelare, è stata ritenuta dal Collegio idonea a determinare la declaratoria di improcedibilità del giudizio.
Il Collegio ha fatto applicazione dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., che impone al giudice di dichiarare il ricorso improcedibile quando, nel corso del giudizio, sopravvenga il difetto di interesse delle parti. La norma codifica il principio per cui il processo amministrativo è funzionale alla tutela di un interesse concreto e attuale, la cui cessazione in corso di causa priva di oggetto la domanda di annullamento.
Con riguardo alle spese di lite, il Tribunale ha disposto la compensazione tra le parti, valorizzando la particolarità della vicenda. La scelta di compensare, pur in presenza di una declaratoria di improcedibilità, è coerente con il potere discrezionale riconosciuto al giudice dall’art. 92 cod. proc. civ., richiamato nel processo amministrativo, di derogare al principio di soccombenza in presenza di giusti motivi.
Il TAR ha infine disposto l’oscuramento delle generalità delle parti, ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, in considerazione della natura della controversia e della necessità di tutelare i diritti e la dignità degli interessati.
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Nota della Redazione
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