Inammissibile il ricorso che reitera i motivi d’appello sui reati tributari (Cass. pen. Sez. III n. 20719 del 05.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che si risolva nella pedissequa reiterazione dei motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dal giudice di merito, difettando in tal caso i requisiti di specificità del motivo. La violazione dell’art. 192 cod. proc. pen., anche in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, non è deducibile a mezzo del motivo di cui all’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., poiché l’inosservanza delle regole di valutazione della prova non è prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza. La durata delle pene accessorie munite di limite minimo e massimo va determinata in concreto con adeguata motivazione, in base ai criteri dell’art. 133 cod. pen., senza necessaria correlazione con la pena principale.
Il Fatto
Il Tribunale, in composizione monocratica, aveva dichiarato il ricorrente colpevole di una pluralità di reati tributari e di autoriciclaggio, unificati dal vincolo della continuazione, condannandolo alla pena di anni otto di reclusione e applicando le pene accessorie. La Corte di appello di Torino, in parziale riforma, ha ridotto la pena ad anni sei, confermando nel resto.
Avverso tale pronuncia il difensore ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: violazione dei criteri di valutazione della prova indiziaria e travisamento della prova; difetto di motivazione sulla determinazione delle pene accessorie applicate nella misura massima. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità.
La Motivazione della Corte
La Corte premette un rilievo di ordine processuale. Non è consentito dedurre la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. per censurare l’erronea valutazione degli elementi di prova, perché i limiti di ammissibilità fissati dall’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non possono essere aggirati invocando la lettera b) della medesima disposizione. Le regole di valutazione della prova non sono presidiate da nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza. Richiama sul punto le Sezioni Unite n. 29541 del 2020 e plurimi precedenti di legittimità.
Nel merito, il primo motivo è inammissibile perché riproduce le doglianze già formulate in appello e correttamente disattese. Il ricorso per cassazione fondato sulla pedissequa reiterazione dei motivi d’appello è privo del requisito della specificità, non assolvendo la funzione di critica argomentata del provvedimento impugnato. La Corte richiama i precedenti che esigono il confronto puntuale con le argomentazioni della decisione censurata.
Quanto al profilo probatorio, la Corte territoriale ha risposto a tutte le censure con motivazione priva di illogicità, valorizzando gli importi milionari delle fatture, l’assenza di sede effettiva, struttura, risorse e personale delle società coinvolte, i messaggi che attestano l’amministrazione di fatto e il ruolo direttivo del ricorrente, nonché i dati sui rapporti bancari e sulle utenze. Ha applicato i consolidati principi in tema di prova indiziaria: il giudice non può procedere a valutazione atomistica né a mera sommatoria, ma deve esaminare globalmente gli elementi certi per verificare se l’ambiguità del singolo indizio si risolva in una visione unitaria, al di là di ogni ragionevole dubbio.
Manifestamente infondato è il secondo motivo. La durata delle pene accessorie munite di limiti edittali va determinata in concreto con motivazione adeguata, in base ai criteri dell’art. 133 cod. pen., escludendosi la necessaria correlazione con la pena principale. La Corte rileva che i giudici di merito hanno ampiamente argomentato sulla gravità dei fatti, sulla personalità del ricorrente e sull’entità degli importi, evidenziando l’elevata prognosi di replica delle condotte.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende.
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Nota della Redazione
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