Riesame del terzo interessato: serve la procura speciale (Cass. pen. Sez. II n. 21112 del 08.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’istanza di riesame avverso il decreto di sequestro probatorio proposta dal difensore del terzo interessato, soggetto portatore nel procedimento penale di interessi meramente civilistici, e’ inammissibile ove il difensore sia privo di procura speciale. A tale soggetto si applica la regola dettata dall’art. 100 cod. proc. pen. per la parte civile, il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria: la procura speciale esige, a pena di inammissibilita’, l’esatta determinazione dell’oggetto per cui e’ conferita e dei fatti ai quali si riferisce. L’inammissibilita’ dell’istanza si trasmette al ricorso per cassazione che in quel procedimento si inserisce. L’inammissibilita’ dell’impugnazione non rilevata dal giudice del riesame deve essere dichiarata dalla Cassazione, anche d’ufficio, in ogni stato e grado del procedimento, non essendo le relative cause soggette a sanatoria.
Il Fatto
Il Tribunale di Monza, decidendo sull’istanza di riesame avanzata nell’interesse di un soggetto qualificatosi terzo non indagato, ha confermato il decreto con cui il Pubblico ministero aveva disposto, nei confronti di un indagato, il sequestro probatorio di telefoni, personal computer e dispositivi elettronici rinvenuti nella disponibilita’ dell’indagato o presso luoghi a lui in uso. La ricorrente rivendicava la restituzione di alcuni dispositivi.
Avverso l’ordinanza del Tribunale hanno proposto ricorso per cassazione i difensori della terza interessata, deducendo l’incompetenza del Tribunale adito, l’assenza di motivazione sul fumus dei reati ipotizzati, la mancanza o apparenza della motivazione sul periculum in mora e la violazione degli artt. 253 e 254 cod. proc. pen. in relazione al principio di proporzionalita’.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile per una ragione preliminare, che assorbe ogni altro profilo. Ribadisce il principio secondo cui l’istanza di riesame proposta dal difensore del terzo interessato privo di procura speciale e’ inammissibile, richiamando Sez. V n. 25478 del 15.05.2014, che ha precisato come il difetto di rappresentanza non possa essere regolarizzato mediante concessione di un termine ex art. 182, secondo comma, cod. proc. civ..
Il fondamento della regola e’ sistematico. Per i soggetti portatori nel procedimento penale di interessi meramente civilistici, qual e’ la ricorrente nella veste di persona non indagata e terza interessata alla restituzione, trova applicazione la regola espressamente prevista dall’art. 100 cod. proc. pen. per la parte civile, il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria: tali soggetti possono stare in giudizio solo con il ministero di un difensore munito di procura speciale (Sez. III n. 34684 del 14.09.2021).
Nel caso concreto, agli atti trasmessi non risulta la procura speciale rilasciata al difensore che ha sottoscritto e presentato l’istanza di riesame. Risulta unicamente un atto di nomina del professionista come difensore di fiducia, che non puo’ valere come procura speciale, poiche’ questa esige, a pena di inammissibilita’, l’esatta determinazione dell’oggetto per cui e’ conferita e dei fatti ai quali si riferisce (cfr. art. 122 cod. proc. pen.). L’originaria istanza di riesame era dunque inammissibile.
Da cio’ consegue l’inammissibilita’ derivata del ricorso per cassazione, pur presentato da difensori muniti di procura speciale, che in quel procedimento si inserisce. Non rileva che il Tribunale abbia deciso nel merito senza statuire preliminarmente sull’ammissibilita’: e’ principio generale, valido anche in materia cautelare, che l’inammissibilita’ dell’impugnazione non rilevata dal giudice di secondo grado deve essere dichiarata dalla Cassazione, quali che siano state le determinazioni di quel giudice, poiche’ le cause di inammissibilita’ non sono soggette a sanatoria e vanno rilevate, anche d’ufficio, in ogni stato e grado del procedimento (Sez. III n. 20356 del 02.12.2020; Sez. II n. 5072 del 17.12.2025).
Alla declaratoria di inammissibilita’ consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilita’ (Corte cost. sent. n. 186 del 2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma quantificata in euro tremila.
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Nota della Redazione
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