Particolare tenuità del fatto e abitualità: la recidiva non osta (Cass. pen. Sez. VI n. 21140 del 09.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen. è applicabile al reato di evasione, a condizione che la fattispecie concreta, all’esito di una valutazione congiunta degli indicatori della condotta, del danno e della colpevolezza, presenti un’offensività minima. Il requisito della non abitualità della condotta va accertato con esclusivo riferimento alla commissione di più reati della stessa indole, anche successivi e non definitivamente accertati, e non alla recidiva, che costituisce istituto distinto. L’abitualità non può desumersi da precedenti per reati eterogenei rispetto a quello oggetto di giudizio.
Il Fatto
Il Tribunale di merito ha assolto l’imputato dal reato di evasione di cui all’art. 385 cod. pen. per particolare tenuità del fatto. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Catania ha proposto ricorso per cassazione, contestando la violazione dell’art. 131-bis cod. pen. e il vizio di motivazione: a suo avviso il giudice avrebbe erroneamente ritenuto compatibile la causa di non punibilità con la recidiva reiterata specifica infraquinquennale, desumibile dai plurimi precedenti penali dell’imputato, tra cui condanne per furto ed evasione, indice di accentuata pericolosità.
Disposta la trattazione in camera di consiglio, il ricorso è stato esaminato senza discussione orale.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto una questione preliminare di legittimazione del ricorrente. Il ricorso è qualificato come ricorso ordinario per cassazione ex artt. 606, comma 2, e 608 cod. proc. pen., proposto in presenza delle condizioni per appellare ai sensi dell’art. 593-bis, comma 2, cod. proc. pen.. La sentenza impugnata rientra tra quelle oggettivamente inappellabili dall’ufficio del pubblico ministero, trattandosi di proscioglimento per reati di cui all’art. 550 cod. proc. pen., con conseguente ammissibilità del ricorso ordinario.
Nel merito, il ricorso è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza. La Corte richiama l’orientamento consolidato secondo cui la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto è applicabile al reato di evasione quando il fatto presenti offensività minima. Il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta, che tenga conto delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell’entità del danno o del pericolo, ai sensi dell’art. 133, primo comma, cod. pen.
Quanto all’abitualità, la Corte richiama le Sezioni Unite n. 18891 del 2022 e la sentenza Tushaj, ribadendo che essa si configura in presenza di più reati della stessa indole, diversi da quello oggetto del procedimento, anche successivi e non definitivamente accertati. La locuzione normativa fa riferimento ai reati e non alle condanne, con un duplice ambito di valutazione, oggettivo e soggettivo.
Nel caso concreto, il Tribunale ha correttamente escluso l’abitualità: l’imputato risulta gravato da un unico precedente della medesima indole, mentre le condanne per furto sono eterogenee e non riconducibili alla nozione di reati della stessa indole. La Corte ritiene quindi errata la sovrapposizione, operata dal ricorrente, tra abitualità e recidiva, istituti distinti, non essendo conferente il precedente invocato, relativo a fattispecie in cui la recidiva era stata concretamente applicata.
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Nota della Redazione
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